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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09154/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da una opposizione collettiva a vari verbali di accertamento per violazione del codice della strada, relativi all’utilizzazione della corsia preferenziale di via Portonaccio. I ricorrenti sostenevano, in sintesi, che la segnaletica fosse inadeguata o non sufficientemente pubblicizzata al momento della riattivazione del divieto, che vi fosse stato un giudicato esterno favorevole in altri giudizi, che il giudice di merito avesse omesso l’esame di documenti e fatti decisivi, che la prova dell’adeguatezza della segnaletica e dell’elemento soggettivo non fosse stata correttamente valutata, e che l’apparecchio di rilevazione Sirio Ves 1.0 fosse utilizzato in difetto di autorizzazione, oltre che di omologazione. Roma Capitale resistette chiedendo il rigetto. I ricorrenti avevano già visto respinta l’opposizione dal Giudice di pace e poi l’appello dal Tribunale di Roma, che aveva ritenuto provata la legittimità della segnaletica e irrilevanti le doglianze sulla privacy e sulla pretesa mancata conoscibilità del divieto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l’efficacia del giudicato esterno invocato, perché riferito a verbali e fatti diversi; ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato i documenti e motivato in modo sufficiente sulla riattivazione della corsia preferenziale e sull’adeguata pubblicizzazione del divieto; ha confermato che, quando si deduce non l’inesistenza ma l’inadeguatezza della segnaletica, l’onere di provarla incombe sull’opponente; ha ribadito la presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative e la necessità, per invocare la buona fede, di circostanze concrete idonee a ingenerare l’errore inevitabile; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per genericità e novità della questione sull’autorizzazione dell’apparato, aggiungendo che l’uso di tali apparecchi per controllare corsie riservate è ammesso secondo la giurisprudenza richiamata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudicato esterno non opera tra controversie relative a verbali diversi, anche se riferiti allo stesso tratto stradale, quando i fatti storici accertati sono eterogenei e muta il bene della vita controverso.
  • Un accertamento sulla concreta adeguatezza della segnaletica stradale in un determinato momento ha natura contingente e non si estende automaticamente a periodi temporali diversi.
  • Se l’opponente contesta l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria grava sull’amministrazione; se invece contesta la sola inadeguatezza o insufficienza della segnaletica, l’onere probatorio resta a carico dell’opponente.
  • Nelle sanzioni amministrative è sufficiente l’accertamento della violazione, operando una presunzione di colpa a carico del trasgressore, il quale deve provare di aver agito senza colpa.
  • La buona fede quale esimente dell’illecito amministrativo richiede circostanze concrete, positive e inevitabili, idonee a indurre in errore il trasgressore nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza.
  • In sede di legittimità non è censurabile la mera scelta del giudice di merito di privilegiare alcune prove rispetto ad altre, purché la motivazione dia conto delle ragioni essenziali del convincimento.
  • L’uso di apparati di videoripresa già autorizzati per il controllo di ZTL e centri storici può essere legittimamente esteso alla rilevazione delle violazioni delle corsie riservate, senza necessità di una ulteriore autorizzazione specifica, nei limiti richiamati dalla giurisprudenza.
  • Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e introdotte per la prima volta in cassazione, sono inammissibili per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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