Cassazione Civile, Ordinanza n. 09154/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da una opposizione collettiva a vari verbali di accertamento per violazione del codice della strada, relativi all’utilizzazione della corsia preferenziale di via Portonaccio. I ricorrenti sostenevano, in sintesi, che la segnaletica fosse inadeguata o non sufficientemente pubblicizzata al momento della riattivazione del divieto, che vi fosse stato un giudicato esterno favorevole in altri giudizi, che il giudice di merito avesse omesso l’esame di documenti e fatti decisivi, che la prova dell’adeguatezza della segnaletica e dell’elemento soggettivo non fosse stata correttamente valutata, e che l’apparecchio di rilevazione Sirio Ves 1.0 fosse utilizzato in difetto di autorizzazione, oltre che di omologazione. Roma Capitale resistette chiedendo il rigetto. I ricorrenti avevano già visto respinta l’opposizione dal Giudice di pace e poi l’appello dal Tribunale di Roma, che aveva ritenuto provata la legittimità della segnaletica e irrilevanti le doglianze sulla privacy e sulla pretesa mancata conoscibilità del divieto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l’efficacia del giudicato esterno invocato, perché riferito a verbali e fatti diversi; ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato i documenti e motivato in modo sufficiente sulla riattivazione della corsia preferenziale e sull’adeguata pubblicizzazione del divieto; ha confermato che, quando si deduce non l’inesistenza ma l’inadeguatezza della segnaletica, l’onere di provarla incombe sull’opponente; ha ribadito la presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative e la necessità, per invocare la buona fede, di circostanze concrete idonee a ingenerare l’errore inevitabile; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per genericità e novità della questione sull’autorizzazione dell’apparato, aggiungendo che l’uso di tali apparecchi per controllare corsie riservate è ammesso secondo la giurisprudenza richiamata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al giudicato esterno invocato da alcuni ricorrenti
richiamato per sostenere la formazione del giudicato esterno in altri giudizi
richiamato quale base dell’efficacia del giudicato esterno
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il motivo di omesso esame di fatti decisivi
richiamati per censurare la valutazione delle prove e dei documenti da parte del giudice di merito
richiamati per sostenere la prova presuntiva dell’inadeguatezza della segnaletica
richiamato per contestare la distribuzione dell’onere della prova
interpretato nel senso che nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa, salva prova contraria dell’assenza di colpa
artt. 37 e 38 d.lgs. n. 285/1992
richiamati come norme in tema di segnaletica stradale e disciplina del divieto
artt. 79 e 140 d.P.R. n. 495/1992
richiamati in relazione ai requisiti della segnaletica stradale
art. 17, comma 133-bis, L. n. 127/1997
richiamato insieme all’art. 201, comma 1-bis, c.d.s. sul tema dell’utilizzabilità degli apparati di rilevazione
interpretato nel senso che la rilevazione delle violazioni su corsie riservate può avvenire con apparecchi di videoripresa già autorizzati per altri controlli, senza ulteriore autorizzazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Il giudicato esterno non opera tra controversie relative a verbali diversi, anche se riferiti allo stesso tratto stradale, quando i fatti storici accertati sono eterogenei e muta il bene della vita controverso.
- Un accertamento sulla concreta adeguatezza della segnaletica stradale in un determinato momento ha natura contingente e non si estende automaticamente a periodi temporali diversi.
- Se l’opponente contesta l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria grava sull’amministrazione; se invece contesta la sola inadeguatezza o insufficienza della segnaletica, l’onere probatorio resta a carico dell’opponente.
- Nelle sanzioni amministrative è sufficiente l’accertamento della violazione, operando una presunzione di colpa a carico del trasgressore, il quale deve provare di aver agito senza colpa.
- La buona fede quale esimente dell’illecito amministrativo richiede circostanze concrete, positive e inevitabili, idonee a indurre in errore il trasgressore nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza.
- In sede di legittimità non è censurabile la mera scelta del giudice di merito di privilegiare alcune prove rispetto ad altre, purché la motivazione dia conto delle ragioni essenziali del convincimento.
- L’uso di apparati di videoripresa già autorizzati per il controllo di ZTL e centri storici può essere legittimamente esteso alla rilevazione delle violazioni delle corsie riservate, senza necessità di una ulteriore autorizzazione specifica, nei limiti richiamati dalla giurisprudenza.
- Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e introdotte per la prima volta in cassazione, sono inammissibili per difetto di specificità.
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