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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10789/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un cambio di gestione nell'ambito di un'attività di somministrazione/vendita in area aeroportuale. Alcuni lavoratori sostenevano che, al passaggio della gestione da una società all'altra, il rapporto dovesse proseguire ex art. 2112 c.c. oppure secondo la disciplina collettiva richiamata, con conseguente conservazione del posto e dei diritti. Uno dei lavoratori deduceva inoltre di avere accettato una proposta di assunzione formulata dalla società subentrante e chiedeva l'accertamento del diritto all'assunzione a decorrere da una certa data, con risarcimento del danno patrimoniale. La società subentrante ha ricorso per cassazione contro il capo che aveva accolto la domanda di quel lavoratore, deducendo: violazione delle regole sul rito Fornero e inammissibilità delle domande ulteriori; omessa considerazione della reale domanda proposta, che sarebbe stata diversa da quella decisa; mancato esame di precedenti giudicati e del contenuto di altre sentenze; mancata sospensione necessaria per pregiudizialità; omesso esame della questione dell'aliunde perceptum. I lavoratori hanno proposto a loro volta ricorso successivo, lamentando la violazione dell'art. 2112 c.c. e della direttiva 2001/23/CE, l'omesso esame della discontinuità tra vecchia e nuova gestione, l'inapplicabilità della contrattazione collettiva e, per uno di essi, la violazione del ne bis in idem per un preteso giudicato formatosi in altro giudizio sulla medesima vicenda.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale della società subentrante, rilevando che tra le stesse parti e sul medesimo oggetto si era formato un giudicato esterno successivo, già definitivamente negativo sul diritto del lavoratore all'assunzione a far data dal 9 febbraio 2015. Per effetto di tale giudicato, la statuizione della corte d'appello che aveva riconosciuto il diritto all'assunzione è stata cassata senza rinvio e la domanda del lavoratore è stata definitivamente rigettata. Sono stati dichiarati inammissibili il ricorso incidentale condizionato del lavoratore e il ricorso successivo degli altri lavoratori; il ricorso incidentale tardivo della società è stato dichiarato inefficace. Le spese tra la società e il lavoratore sono state compensate integralmente per la sopravvenienza del giudicato esterno, mentre gli altri lavoratori sono stati condannati alle spese verso le società resistenti.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La Corte ribadisce che la sua applicazione presuppone la verifica in concreto dei requisiti legali del trasferimento d'azienda o di ramo, valutazione di merito riservata al giudice di merito e soggetta a onere di allegazione e prova della parte che invoca la norma.

  • art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dalla corte d'appello come disciplina ratione temporis applicabile alla vicenda di subentro nell'appalto; la Cassazione non ne fa oggetto di autonoma statuizione di diritto, ma ne prende atto nel contesto della ricostruzione della decisione di merito.

  • L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 e segg.

    La violazione del rito Fornero non determina nullità della sentenza in sé; occorre indicare lo specifico pregiudizio processuale concretamente subito per effetto dell'erroneo rito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione/extra petizione richiede che la decisione abbia attribuito un bene della vita non domandato o diverso da quello richiesto; nel caso concreto la doglianza della società è superata dal giudicato esterno sopravvenuto sul medesimo oggetto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata dedotta in relazione al preteso mancato esame di fatti e prove, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio; la doglianza era in sostanza diretta a contestare la valutazione di merito.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è stata ritenuta decisiva, poiché la definizione della lite è stata risolta dal successivo giudicato esterno.

  • art. 1227 c.c.

    La questione dell'aliunde perceptum/aliunde percipiendum è stata dedotta dalla società, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento fondato sul giudicato esterno.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per il termine breve di impugnazione, rispetto al quale il ricorso incidentale della società risultava tardivo.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dei termini di proposizione dell'impugnazione tardiva.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Le censure che invocano un giudicato o una precedente domanda devono trascrivere in modo specifico gli atti e i contenuti rilevanti; la carenza di specificità rende il motivo inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione; molte censure sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione di merito o non erano specificamente riconducibili a uno dei vizi tipici.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda del lavoratore.

  • art. 372 c.p.c.

    Il divieto di nuovi documenti non osta alla produzione del provvedimento che attesta la successiva formazione del giudicato esterno.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato nei confronti dei ricorrenti soccombenti, ove dovuto.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020

    La sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19 non determina nullità degli atti compiuti nel periodo, ma ne sospende gli effetti rispetto alla decorrenza dei termini correlati.

  • direttiva 2001/23/CE

    Richiamata dai lavoratori a sostegno dell'applicazione della disciplina di continuità dei rapporti nei trasferimenti d'impresa, ma la Corte ribadisce che la sua operatività passa attraverso i requisiti legali interni dell'art. 2112 c.c.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel rinvio per relationem alla giurisprudenza di legittimità già formatasi su vicende sostanzialmente sovrapponibili.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca l'applicazione dell'art. 2112 c.c. deve allegare e provare i fatti costitutivi del trasferimento rilevante.

  • art. 18 L. 20.5.1970 n. 300

    Richiamato nel quadro del rito Fornero e delle domande azionate dal lavoratore; la società ha sostenuto che domande ulteriori non fossero proponibili se non fondate sugli identici fatti costitutivi.

Massime di principio

  • L'accertamento della sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. integra una valutazione di merito: in cassazione non è consentito sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice territoriale, salvo errori di diritto nella sussunzione o omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Chi invoca la continuità del rapporto ex art. 2112 c.c. deve allegare e provare i fatti costitutivi del trasferimento d'azienda o di ramo, inclusi gli elementi idonei a dimostrare il passaggio dell'entità economica organizzata o dei suoi fattori essenziali.
  • La deduzione di un vizio di ultrapetizione o di errori di rito richiede di indicare un concreto pregiudizio processuale; l'inesattezza del rito, da sola, non comporta nullità della sentenza.
  • Il giudicato esterno sopravvenuto, formato tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, è rilevabile d'ufficio in cassazione e può determinare la cassazione senza rinvio e la decisione di rigetto della domanda preclusa.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: quando si invoca un precedente giudicato o un diverso processo, occorre trascrivere o indicare con precisione gli atti e le sentenze rilevanti; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
  • La sospensione dei termini processuali per emergenza sanitaria incide sulla decorrenza dei termini, ma non rende nullo l'atto compiuto nel periodo sospeso.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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