Cassazione Civile, Ordinanza n. 10734/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da un ente datore di lavoro a una lavoratrice nell’ambito della procedura preventiva di conciliazione prevista per i recessi economici. La Corte d’appello aveva ritenuto che la volontà di licenziare, formalizzata in un verbale sottoscritto da entrambe le parti al termine della procedura conciliativa, soddisfacesse il requisito della forma scritta e fosse intervenuta dopo il fallimento del tentativo di conciliazione; aveva inoltre ritenuto sussistente il motivo oggettivo, ma violati i canoni di buona fede e correttezza nella scelta della lavoratrice da licenziare, applicando la tutela indennitaria dell’art. 18, comma 7, Statuto dei lavoratori. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione delle norme sulla comunicazione del recesso e sulla procedura conciliativa, sostenendo che la comunicazione del licenziamento non potesse coincidere con il verbale di esito negativo; 2) vizio motivazionale nel ritenere quel verbale idoneo a integrare la comunicazione di licenziamento; 3) violazione dei criteri ermeneutici e dell’art. 115 c.p.c. nell’interpretazione del verbale; 4) violazione delle norme sostanziali e processuali sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo e sull’ammissione/valutazione della prova; 5) violazione dell’art. 18 Statuto e della L. n. 92/2012 in tema di quantificazione della tutela indennitaria; 6) violazione dell’art. 93 c.p.c. per omessa distrazione delle spese in favore del difensore. L’ente resistente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando la mancata comparazione, ai fini delle spese, tra l’offerta conciliativa iniziale e il risultato finale del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha confermato che, nel procedimento di cui all’art. 7 L. n. 604/1966, la comunicazione del licenziamento può essere validamente contenuta nel verbale redatto in sede conciliativa, purché il tentativo sia effettivamente fallito e la volontà datoriale risulti espressa in forma scritta. Ha ritenuto inammissibili i motivi con cui si tendeva a ottenere una diversa lettura del verbale, una rivalutazione della prova sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo e una diversa quantificazione della tutela. Ha inoltre escluso che l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese potesse essere fatta valere con ricorso per cassazione, dovendosi ricorrere alla correzione dell’errore materiale. Quanto al ricorso incidentale, lo ha ritenuto inammissibile perché fondato su una ricostruzione fattuale e valutativa non sindacabile in sede di legittimità e comunque incompatibile con la compensazione parziale delle spese già disposta dalla Corte d’appello. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La norma, come novellata, prevede una condizione legale e un termine dilatorio: una volta fallito il tentativo di conciliazione o decorso il termine previsto, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento. La comunicazione può essere validamente resa anche nel verbale di esito negativo, senza che sia richiesto un distinto contesto temporale successivo.
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto; il verbale sottoscritto da entrambe le parti, redatto in sede istituzionale, può integrare tale requisito se contiene in modo chiaro la volontà di recesso.
La novella alla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo va letta nel senso di procedimentalizzare il recesso, imponendo il tentativo preventivo di conciliazione ma non imponendo che la comunicazione del licenziamento avvenga in un momento distinto dalla verbalizzazione dell’esito negativo.
art. 18, comma 7, L. n. 300/1970
La Corte d’appello aveva applicato la tutela indennitaria prevista per il licenziamento illegittimo per violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta del lavoratore; la Cassazione non entra nel merito della misura perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, nn. 3, 5 c.p.c.
I motivi che, sotto la rubrica di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, del verbale o della prova sono inammissibili in sede di legittimità.
Non può essere dedotta in cassazione una violazione della norma senza specificare il decisum in relazione ai canoni ermeneutici o trasformando la censura in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
La doglianza non può tradursi in una diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
La censura sull’interpretazione del verbale è inammissibile se non vengono indicati i canoni ermeneutici asseritamente violati.
L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese non va fatta valere con ricorso per cassazione, ma con il procedimento di correzione degli errori materiali.
La valutazione sulle spese richiede un apprezzamento del concreto esito della lite; nella specie il motivo incidentale è inammissibile perché fondato su dati fattuali non scrutinabili in sede di legittimità e comunque perché la Corte d’appello aveva già disposto una compensazione parziale.
Sono il rimedio corretto per l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, trattandosi di correzione di errore materiale e non di autonoma domanda impugnabile.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
art. 12 preleggi
Nell’interpretazione della norma si deve partire dal dato letterale, che qui depone per la rilevanza del fallimento del tentativo di conciliazione più che del mero momento formale di chiusura del verbale.
Massime di principio
- Nel procedimento preventivo per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il fallimento del tentativo di conciliazione costituisce la condizione legale che consente al datore di lavoro di comunicare il recesso; la comunicazione può essere validamente resa nel verbale redatto in sede conciliativa, se da esso risulta in modo inequivoco la volontà di licenziare ed è rispettata la forma scritta.
- La disciplina non richiede che la comunicazione del licenziamento avvenga in un atto separato e temporalmente successivo alla verbalizzazione dell’esito negativo della conciliazione; è sufficiente che la volontà datoriale sia espressa dopo l’effettivo fallimento del tentativo e che il lavoratore ne abbia piena conoscenza.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del contenuto del verbale o delle prove testimoniali e documentali; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell’apprezzamento del fatto.
- La censura per violazione delle norme sull’interpretazione del contratto o dell’atto richiede l’indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese del difensore non integra di regola un motivo di impugnazione ordinaria, ma va fatta valere mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La valutazione delle spese di lite e delle eventuali compensazioni parziali è rimessa al giudice di merito e, in cassazione, non è sindacabile attraverso una contestazione fondata su una diversa lettura del risultato economico della controversia.
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