Cassazione Civile, Ordinanza n. 10745/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una giornalista dipendente della RAI volta ad ottenere l’accertamento del diritto alla qualifica superiore di Caporedattore a decorrere da marzo 2017, sul presupposto che, sin dall’agosto 2016, fosse responsabile della trasmissione "Leonardo". La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo che per la qualifica di Caporedattore, nell’ambito del sistema contrattuale applicabile ai giornalisti RAI, non bastasse la direzione di una singola redazione o servizio, ma occorresse coordinare un nucleo minimo di almeno 12 unità, secondo il combinato disposto del CNLG, della Convenzione RAI-USIGRAI, dell’Accordo integrativo e della Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione dell’art. 11 del CNLG, sostenendo che la Carta dei diritti e dei doveri avesse natura meramente unilaterale e programmatica, non idonea a derogare alla definizione contrattuale di Caporedattore; ha inoltre richiamato il comportamento applicativo delle parti e una lettura costituzionalmente orientata, prospettando una disparità di trattamento rispetto ai giornalisti di altre aziende. La società ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha dedotto nullità della sentenza per avere la Corte territoriale qualificato "Leonardo" come redazione e non come servizio redazionale inserito in una redazione unica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale. Ha qualificato il sistema regolatorio applicabile ai giornalisti RAI come un complesso negoziale inscindibile, nel quale il CNLG opera insieme alla Convenzione RAI-USIGRAI, all’Accordo integrativo e alla Carta dei diritti e dei doveri. Ha quindi confermato l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui, per attribuire la qualifica di Caporedattore in RAI, non è sufficiente la responsabilità di un singolo servizio o di una struttura di dimensioni inferiori, ma è necessario dirigere più servizi o redazioni unitarie riconducibili a una dimensione complessiva di almeno 12 unità. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Il ricorso principale è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 CNLG
La definizione della qualifica di Caporedattore va letta in coordinamento con la disciplina integrativa applicabile ai giornalisti RAI; non basta la direzione di un singolo servizio se non ricorrono le dimensioni organizzative previste dall’assetto negoziale complessivo.
L’interpretazione del complesso negoziale deve seguire il senso letterale e la comune intenzione delle parti ricavabile dal testo e dai rinvii incrociati tra le diverse fonti contrattuali.
Le clausole vanno interpretate sistematicamente, esaminando complessivamente Convenzioni, Accordo integrativo e Carta dei diritti e dei doveri come disposizioni inscindibili.
L’interpretazione deve preferire il significato che attribuisca utilità alla clausola relativa all’organizzazione della RAI e alla disciplina della qualifica di Caporedattore.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È stato il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in materia di interpretazione del sistema contrattuale.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È stato il parametro invocato nel ricorso incidentale per dedurre nullità della sentenza di appello.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Quando il rapporto di lavoro è regolato da più fonti negoziali collegate tra loro da rinvii espressi, la qualificazione professionale va individuata nel loro coordinamento complessivo e non isolando una singola clausola.
- Se le parti collettive riconoscono la specialità di un settore e prevedono che taluni aspetti del contratto nazionale siano disciplinati da un accordo integrativo e da una carta di regole ulteriori, tali fonti operano come parte integrante della disciplina applicabile.
- L’interpretazione letterale, sistematica e teleologica può legittimare la lettura di una clausola organizzativa come specificazione concreta di una qualifica contrattuale, specie quando il testo utilizza formule imperative o dichiarative riferite alla struttura aziendale.
- La verifica della sussistenza di una qualifica superiore deve tener conto dei requisiti quantitativi e qualitativi fissati dalla disciplina collettiva complessivamente considerata, se tali requisiti sono espressamente previsti come presupposti della posizione rivendicata.
- La diversa regolazione di un determinato settore lavorativo rispetto ad altri ambiti analoghi non è di per sé illegittima, ove sia giustificata dalla specificità del servizio e sia frutto dell’autonomia delle parti sociali.
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