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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10747/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, correttamente sottoscritta dai difensori delle parti, e dell'adesione dell'università controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità, senza pronuncia sulle spese. La Corte ha inoltre escluso la necessità di dare atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, in ragione del tenore della pronuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia, in origine, riguardava il trattamento economico e la ricostruzione della carriera di lettori di lingua straniera / collaboratori esperti linguistici alle dipendenze di un'università. I lavoratori, e in parte i loro eredi, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 125/2021. Prima della decisione, le parti hanno però comunicato un accordo conciliativo intervenuto in prossimità dell'udienza, con rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti e adesione della controricorrente, chiedendo l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato per distinguere la rinuncia al ricorso nel giudizio di cassazione dalla rinuncia al processo, precisando che in cassazione la rinuncia produce effetti senza accettazione delle altre parti

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio e non richiede accettazione della controparte

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    se le altre parti aderiscono alla rinuncia, non va pronunciata condanna alle spese

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    non va dato atto del presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in presenza di estinzione del giudizio per rinuncia

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso

  • Cass. Sez. Un. 1923/1990

    citata a sostegno del principio per cui la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo senza accettazione

  • Cass. n. 4446/1986

    citata a sostegno del medesimo principio sulla rinuncia al ricorso

  • Cass. n. 23840/2008

    citata a sostegno del medesimo principio sulla rinuncia al ricorso

  • Cass. n. 34025/2023

    citata in tema di contributo unificato e mancato raddoppio in caso di estinzione

  • Cass. n. 23175/2015

    citata in tema di contributo unificato e mancato raddoppio in caso di estinzione

  • Cass. Sez. U, n. 4315/2020

    citata per escludere la necessità di una formale attestazione in dispositivo della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
  • Quando alla rinuncia al ricorso aderisce la parte resistente, non deve essere pronunciata condanna alle spese.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, non sussistono i presupposti per dare atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
  • La rinuncia al ricorso in cassazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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