Cassazione Civile, Ordinanza n. 10747/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, correttamente sottoscritta dai difensori delle parti, e dell'adesione dell'università controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità, senza pronuncia sulle spese. La Corte ha inoltre escluso la necessità di dare atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, in ragione del tenore della pronuncia.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia, in origine, riguardava il trattamento economico e la ricostruzione della carriera di lettori di lingua straniera / collaboratori esperti linguistici alle dipendenze di un'università. I lavoratori, e in parte i loro eredi, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 125/2021. Prima della decisione, le parti hanno però comunicato un accordo conciliativo intervenuto in prossimità dell'udienza, con rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti e adesione della controricorrente, chiedendo l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per distinguere la rinuncia al ricorso nel giudizio di cassazione dalla rinuncia al processo, precisando che in cassazione la rinuncia produce effetti senza accettazione delle altre parti
la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio e non richiede accettazione della controparte
se le altre parti aderiscono alla rinuncia, non va pronunciata condanna alle spese
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non va dato atto del presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in presenza di estinzione del giudizio per rinuncia
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso
Cass. Sez. Un. 1923/1990
citata a sostegno del principio per cui la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo senza accettazione
Cass. n. 4446/1986
citata a sostegno del medesimo principio sulla rinuncia al ricorso
Cass. n. 23840/2008
citata a sostegno del medesimo principio sulla rinuncia al ricorso
Cass. n. 34025/2023
citata in tema di contributo unificato e mancato raddoppio in caso di estinzione
Cass. n. 23175/2015
citata in tema di contributo unificato e mancato raddoppio in caso di estinzione
Cass. Sez. U, n. 4315/2020
citata per escludere la necessità di una formale attestazione in dispositivo della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
- Quando alla rinuncia al ricorso aderisce la parte resistente, non deve essere pronunciata condanna alle spese.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, non sussistono i presupposti per dare atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
- La rinuncia al ricorso in cassazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10731/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10734/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10744/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10745/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10789/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10800/2024 del 22/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →