Cassazione Civile, Ordinanza n. 10744/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui l'amministrazione del lavoro aveva irrogato una sanzione amministrativa per la mancata copertura della quota di riserva di lavoratori disabili prevista dalla normativa sul collocamento obbligatorio. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo pacifica la mancata copertura della quota, rilevando che la società non aveva offerto mansioni compatibili con le minorazioni dei lavoratori avviati e che non aveva neppure attivato l'esonero parziale dietro versamento al fondo regionale. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello perché redatta a mano e in gran parte indecifrabile; 2) violazione della legge n. 68 del 1999, sostenendo che la sanzione non potesse applicarsi automaticamente, ma solo in presenza di una responsabilità datoriale nella mancata assunzione; 3) violazione della disciplina del reclutamento dei lavoratori disabili, assumendo che non spettasse al datore individuare mansioni compatibili, essendo il collocamento rimesso agli uffici competenti; 4) violazione della disciplina sulle convenzioni, sostenendo che la loro stipulazione fosse facoltativa e non obbligatoria per il datore di lavoro. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo per difetto di chiarezza sulla sua deduzione nei gradi di merito, e infondati i motivi terzo e quarto, affermando che, quando il datore eccepisce l'impossibilità di assumere il personale avviato per incompatibilità tra mansioni disponibili e invalidità, grava su di lui l'onere di allegare e provare l'assoluta incompatibilità con tutte le mansioni disponibili; inoltre, la mancata attivazione dell'esonero parziale e la proposta di mansioni oggettivamente incompatibili hanno legittimato la sanzione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione. Ha ritenuto comprensibile, seppur scritta a mano, la motivazione della sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibile la censura sulla tassatività della sanzione per mancata assunzione perché non era chiaro se la questione fosse stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito; ha escluso la fondatezza delle censure sulla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili e delle convenzioni, affermando che incombe sul datore l'onere di provare l'incompatibilità assoluta tra le mansioni disponibili e la disabilità dei lavoratori avviati, onere non assolto nel caso concreto. È stata inoltre confermata la mancata attivazione dell'esonero parziale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza non è configurabile per la sola difficoltà di lettura di un testo autografo, se la motivazione resta comprensibile e univoca.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere il vizio motivazionale, ma la Corte ha escluso la nullità in presenza di motivazione leggibile e intelligibile.
art. 111 Cost.
Invocato per contestare la leggibilità della motivazione; la Corte ha ritenuto che il requisito costituzionale di motivazione sia rispettato se il contenuto è comprensibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento della censura di nullità della sentenza.
art. 3, L. n. 68 del 1999
Richiamato in relazione all'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili e alla mancata copertura della quota di riserva.
art. 9, L. n. 68 del 1999
Richiamato per la disciplina della quota di riserva e delle conseguenze della sua mancata copertura.
art. 15, comma 4, L. n. 68 del 1999
Invocato dai ricorrenti per sostenere che la sanzione richieda una responsabilità datoriale nella mancata assunzione; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 7, commi 1 e 2, L. n. 68 del 1999
Richiamato sulla modalità di avviamento al lavoro dei soggetti appartenenti alle categorie protette; la Corte ha chiarito che, se il datore oppone l'incompatibilità delle mansioni, deve provarla.
art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, L. n. 68 del 1999
Richiamato sulla disciplina delle convenzioni; la Corte ha valorizzato che l'assenza di una convenzione non esclude l'obbligo datoriale di cooperare all'inserimento ove ne ricorrano i presupposti, restando salva la facoltà di esonero parziale.
art. 5, L. n. 68 del 1999
Richiamato per affermare che l'obbligo di assumere lavoratori invalidi è generale, salvi i casi tipici di esonero previsti dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di nullità della sentenza per illegibilità materiale della motivazione è infondata quando, pur con lettura faticosa, il testo consenta comunque una comprensione univoca del ragionamento decisorio.
- In materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, l'obbligo datoriale di copertura della quota di riserva è regola generale e può essere evitato solo nei casi tipici di esonero previsti dalla legge.
- Se il datore di lavoro eccepisce l'impossibilità di assumere il lavoratore avviato per incompatibilità tra le mansioni disponibili e la minorazione, grava su di lui l'onere di allegare e provare l'assoluta incompatibilità con tutte le mansioni disponibili.
- La mera affermazione di aver effettuato colloqui o di aver segnalato professionalità non basta a superare la contestazione amministrativa, ove non sia dimostrata l'effettiva impossibilità di impiego compatibile.
- La mancata attivazione dell'esonero parziale e la proposta di mansioni oggettivamente incompatibili con la condizione dei lavoratori avviati legittimano la sanzione per mancata copertura della quota di riserva.
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