Cassazione Civile, Ordinanza n. 10731/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di collaborazione per prestazioni di fisiatria svolte in regime libero professionale tra una struttura sanitaria privata e un professionista. Quest'ultimo aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi maturati in un certo periodo; l'opposizione della società era stata rigettata dal Tribunale e la Corte d'appello aveva confermato sia l'accertamento dell'avvenuto svolgimento delle prestazioni e del compenso dovuto, sia l'applicazione degli interessi moratori del d.lgs. n. 231 del 2002 ai rapporti tra società e libero professionista. In cassazione la società ha proposto ricorso affidato a un solo motivo, ma il testo della sentenza non ne riporta il contenuto sostanziale perché la Corte arresta il giudizio su una questione preliminare: il resistente ha eccepito la nullità del ricorso per difetto di procura. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione, osservando che la procura speciale allegata al ricorso non era autenticata dal difensore e che la formula apposta in calce riguardava soltanto la conformità della copia analogica cartacea all'originale informatico, non già l'autenticità della sottoscrizione della parte che aveva conferito il mandato. Pertanto ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale era priva di valida autentica della sottoscrizione della parte da parte del difensore, requisito necessario ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. Nel caso di notificazione telematica dell'atto, la Corte ha precisato che l'attestazione di conformità della copia analogica all'originale informatico non sostituisce l'autentica della firma della parte sulla procura. La soccombenza ha comportato la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiede che l'autenticità della sottoscrizione della parte che conferisce la procura ad litem sia certificata dal difensore costituito; tale autenticazione è necessaria per instaurare validamente il mandato processuale speciale.
art. 16-undecies d.l. n. 179 del 2012
quando l'atto è notificato via PEC e la procura è rilasciata su supporto analogico, il difensore deve sottoscriverla e poi trasformarla in copia informatica con attestazione di conformità, ma ciò non elimina l'esigenza dell'autentica della firma della parte.
richiamato nei gradi di merito per l'applicazione degli interessi moratori alle transazioni commerciali tra società e libero professionista; la Corte di cassazione non decide nel merito su questo punto perché il ricorso è inammissibile.
richiamato per il deposito di memoria illustrativa nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
serve come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 53 Cost.
menzionato nei gradi di merito in relazione alla clausola sul compenso al netto della ritenuta d'acconto; non è oggetto della decisione di legittimità.
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere validamente autenticata dal difensore: la mera sottoscrizione della parte non basta se manca la certificazione dell'autenticità della firma.
- Quando il ricorso o la procura circolano in forma telematica o come copia analogica di documento informatico, l'attestazione di conformità riguarda il supporto documentale e non sostituisce l'autentica della sottoscrizione della parte conferente il mandato.
- Se il difetto di procura è rilevato e non sanato, il ricorso per cassazione è inammissibile, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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