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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10800/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un lavoratore, di quello che egli assumeva essere un licenziamento orale intimatogli dalla datrice di lavoro in relazione alla stagione lavorativa 2017-2018 presso un discopub. In primo grado e in appello la domanda era stata rigettata. La Corte d’appello aveva ritenuto, anzitutto, che il rapporto fosse un valido contratto di lavoro intermittente ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 81/2015, richiamando sia il requisito oggettivo della discontinuità dell’attività sia la riconducibilità dell’attività di addetto alla sicurezza al personale di servizio negli esercizi pubblici indicato nella tabella del R.D. n. 2657/1923; da ciò aveva desunto che non vi fosse un licenziamento, ma solo una mancata chiamata non dovuta. In via subordinata, la Corte territoriale aveva aggiunto che, anche ove si fosse ipotizzato un rapporto a tempo indeterminato, non risultava comunque un atto di recesso riconducibile alla datrice, poiché dagli atti emergeva solo che il lavoratore aveva appreso da un collega che non sarebbe stato richiamato. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che il requisito anagrafico per il lavoro intermittente dovesse concorrere con gli altri requisiti oggettivi e che, comunque, la mansione di addetto alla sicurezza non rientrasse tra quelle utilizzabili in tale forma contrattuale; 2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla nullità della clausola del termine intermittente per mancanza di attestazione della valutazione dei rischi; 3) violazione degli artt. 115, 215, 2697, 2727 c.c. e 2, 5 L. n. 604/1966, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la prova del licenziamento orale e omesso di valutare vari documenti e circostanze di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l’art. 13 d.lgs. n. 81/2015 prevede due ipotesi autonome di lavoro intermittente: una legata all’attività discontinua e una legata al requisito anagrafico del lavoratore, che non devono necessariamente concorrere. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura nella parte relativa alla qualificazione della mansione e alla tabella del R.D. n. 2657/1923 perché introduceva questioni nuove non trattate nei precedenti gradi. Il secondo motivo è stato dichiarato totalmente inammissibile perché la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. era stata veicolata con il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. anziché ex n. 4, e comunque la Corte d’appello si era pronunciata sul motivo di gravame, mentre la frase richiamata dal ricorrente non integrava una vera censura ma una mera allegazione assertiva. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sia per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme, sia perché non coglieva la ratio decidendi relativa all’assenza di un atto configurabile come licenziamento, e inoltre tendeva a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 81/2015

    Il lavoro intermittente è legittimo in due ipotesi autonome: in ragione della discontinuità dell’attività o in ragione del requisito anagrafico del lavoratore; i presupposti non devono necessariamente concorrere.

  • R.D. n. 2657/1923

    La tabella allegata è richiamabile per individuare attività per le quali il lavoro intermittente può essere utilizzato.

  • D.M. 23 ottobre 2004

    Richiamato come fonte che recepisce e collega la tabella del R.D. n. 2657/1923 alla disciplina del lavoro intermittente.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice omette completamente di decidere su una domanda, eccezione o specifico motivo di gravame; non basta una mera allegazione difensiva.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza autonoma decisione specifica sulla norma oltre al rigetto dell’impostazione del motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove documentali.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lo invocava per lamentare una errata ripartizione dell’onere della prova sul licenziamento; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o infondata nei termini prospettati.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel motivo come norma sulle presunzioni, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché orientata a una nuova valutazione dei fatti.

  • L. n. 604/1966, art. 2

    Invocato in relazione alla forma del licenziamento e alla prova del recesso, ma la censura è stata respinta/inammissibile.

  • L. n. 604/1966, art. 5

    Invocato sul riparto dell’onere probatorio in materia di licenziamento, senza accoglimento della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge; la Corte ha ricordato che non è il mezzo corretto per dedurre l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le sentenze di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve cogliere la ratio decidendi impugnata; altrimenti è inammissibile.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione di una precedente sentenza della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il contratto di lavoro intermittente ex art. 13 d.lgs. n. 81/2015 può essere giustificato alternativamente da un requisito oggettivo di discontinuità dell’attività o da un requisito soggettivo di età del lavoratore; i due presupposti non sono cumulativi.
  • La questione nuova non dedotta nei gradi di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di questione rilevabile d’ufficio.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è denunciabile solo quando il giudice abbia omesso qualsiasi decisione su una domanda, eccezione o specifico motivo di gravame; una mera frase assertiva o una difesa generica non sono sufficienti.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie sotto l’apparente veste di violazione di legge.
  • Per censurare la mancata pronuncia su un motivo di appello occorre aggredire la specifica ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione, altrimenti il motivo difetta di specificità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro intermittenteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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