Cassazione Civile, Ordinanza n. 20042/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego parziale, da parte dell'Amministrazione, di alcune istanze presentate dalla società per ottenere la riduzione delle accise sul gasolio per autotrazione per gli anni d'imposta 2012-2013, a causa della mancata indicazione del numero di targa su alcune fatture. Dopo un pvc è stata contestata un'indebita compensazione per complessivi euro 19.587,12, con emissione di avviso di pagamento; la società ha restituito le somme senza impugnare l'avviso. Successivamente l'Ufficio ha irrogato sanzioni nella misura minima edittale (100%) ritenendo indebita la compensazione ai sensi dell'art. 27, comma 18, d.l. n. 185/2008. La CTR ha invece escluso le sanzioni, valorizzando il legittimo affidamento della contribuente per il ritardo dell'Amministrazione nella risposta alle istanze ex art. 4 d.P.R. n. 277/2000. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduce: 1) violazione dell'art. 4 d.P.R. n. 277/2000 e dell'art. 10 L. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto formato un silenzio-assenso idoneo a fondare un affidamento tutelabile; 2) violazione dell'art. 27, comma 18, d.l. n. 185/2008, per avere escluso le sanzioni pur a fronte del disconoscimento del beneficio e dell'indebita compensazione; 3) violazione dell'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 277/2000 per non aver considerato la violazione sostanziale consistente nell'omessa indicazione delle targhe, ma tale motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità perché non rivolto alla sentenza d'appello.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito riconoscendo la legittimità dell'atto sanzionatorio. La Corte afferma che l'avviso di pagamento, emesso dopo la formazione del silenzio-assenso, vale come atto accertativo-impositivo idoneo a revocare motivatamente l'assenso tacito; pertanto non sussiste un affidamento tutelabile solo perché sia decorso il termine di 60 giorni. In tale contesto, l'erronea compensazione del credito d'imposta giustifica anche l'applicazione delle sanzioni, non solo il recupero del tributo.
Norme richiamate
La mancata comunicazione del diniego entro 60 giorni determina il silenzio-assenso sull'istanza, ma non impedisce il successivo controllo e l'adozione di un provvedimento motivato di annullamento/recupero del credito indebitamente compensato.
art. 10, commi 1 e 2, L. n. 212/2000
Il legittimo affidamento può escludere gli aspetti sanzionatori, risarcitori e accessori dell'inadempimento colpevole, ma non incide sulla debenza del tributo, che dipende dall'obiettiva realizzazione del presupposto impositivo.
art. 27, comma 18, d.l. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009
La disposizione è richiamata per il recupero delle somme indebitamente compensate; la Corte esclude che il mancato tempestivo riscontro dell'Amministrazione elimini automaticamente le sanzioni.
art. 17 d.lgs. n. 247/1997
Richiamato come base per la compensazione del credito d'imposta spettante, ferma la possibilità di controllo successivo da parte dell'Ufficio.
L'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi richiede una valutazione di interesse pubblico e degli interessi dei destinatari; la Corte coordina tale principio con il silenzio-assenso formatosi in materia di accise.
L'avviso di pagamento previsto dalla norma è qualificato come atto accertativo-impositivo del tributo, autonomamente impugnabile, che può assolvere alla funzione di revoca motivata del silenzio-assenso.
L'avviso di pagamento è considerato atto autonomamente impugnabile nel processo tributario.
art. 3, comma 3, d.P.R. n. 277/2000
Norma richiamata nel terzo motivo per la necessità dell'indicazione della targa; il motivo è però dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge invocato dall'Agenzia nei primi due motivi e nel terzo.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali e compensazione di crediti d'imposta, il silenzio-assenso formatosi per decorso del termine procedimentale non preclude il successivo controllo dell'Amministrazione, che può recuperare il credito indebitamente utilizzato con un atto motivato avente natura di avviso di accertamento/recupero.
- Il legittimo affidamento del contribuente, quando venga in rilievo un assenso tacito, può incidere sugli effetti sanzionatori solo se vi sia un presupposto di incolpevolezza idoneo; non elimina comunque il debito d'imposta se il presupposto sostanziale del beneficio manca.
- L'omessa impugnazione dell'avviso di pagamento/recupero non impedisce che esso valga quale atto idoneo a revocare il silenzio-assenso e a legittimare anche la successiva irrogazione di sanzioni per l'indebita compensazione.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specificamente diretta contro la ratio della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già rivolte al primo giudice è inammissibile.
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