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Sentenza

Sentenza n. 3116/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quarta), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero e il rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguarda la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero irrogata a un maresciallo dei carabinieri per avere diffuso in una chat WhatsApp del reparto messaggi relativi alla dotazione di sole quattro buste contenenti mascherine per circa quaranta militari, accompagnandoli con espressioni ritenute lesive del prestigio dell'Amministrazione. Il militare aveva impugnato la sanzione e il successivo rigetto del ricorso gerarchico deducendo, tra l'altro, violazione del diritto di difesa, genericità e carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, sproporzione della sanzione, violazione della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp ai sensi dell'art. 616 c.p., disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di difetto motivazionale e di erroneità delle istruzioni impartite, assorbendo gli altri motivi. Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 713 e 717 del d.P.R. n. 90/2010 e travisamento dei fatti. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e riproposto i motivi non esaminati in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando parzialmente la sentenza del TAR, ha respinto integralmente il ricorso di primo grado. Ha ritenuto infondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che l'Amministrazione aveva svolto un procedimento articolato, contestato puntualmente gli addebiti, consentito al militare di difendersi e ricostruito analiticamente i fatti. In materia disciplinare militare l'obbligo motivazionale è attenuato e può essere assolto mediante il puntuale riferimento ai fatti contestati, alla loro valutazione negativa e alla loro incompatibilità con i doveri derivanti dallo status militare. La qualificazione dei fatti, la loro gravità e la scelta della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per vizi manifesti quali illogicità, irragionevolezza, travisamento o evidente sproporzione, che devono essere specificamente allegati e supportati da elementi concreti. Tali vizi non sono stati dimostrati. Il diritto di critica e la libertà di manifestazione del pensiero spettano anche ai militari, ma devono essere esercitati con particolare rigore quanto a continenza, correttezza e rispetto dei doveri di disciplina e del prestigio dell'istituzione. Nel caso concreto non è stato sanzionato il mero esercizio della libertà di espressione, bensì il suo superamento mediante modalità comunicative ritenute lesive dei doveri di correttezza, rettitudine, responsabilità ed esemplarità propri del militare. La diffusione del messaggio attraverso WhatsApp non esclude la responsabilità disciplinare, poiché la fisiologica possibilità di propagazione del contenuto a terzi imponeva una ragionevole cautela. È stata esclusa anche la sproporzione della sanzione, non risultando il rimprovero abnorme, arbitrario o manifestamente irragionevole. I messaggi non sono soggetti alle regole di inutilizzabilità probatoria proprie del processo penale nel procedimento disciplinare amministrativo. È stata inoltre respinta la doglianza di disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata l'identità o la totale sovrapponibilità delle situazioni dei colleghi indicati come termine di paragone. Il rigetto delle censure contro la sanzione ha determinato l'improcedibilità del gravame rivolto contro il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 713 d.P.R. 90/2010

    Doveri attinenti al grado

    Prevede un dovere generale di condotta gravante sul personale militare, utilizzabile quale parametro per valutare la rilevanza disciplinare del comportamento.

  • art. 717 d.P.R. 90/2010

    Costituisce parametro generale dei doveri comportamentali del militare e fonda la rilevanza disciplinare di condotte incompatibili con responsabilità, rettitudine e prestigio dell'istituzione.

  • art. 722 d.P.R. 90/2010

    Richiamato nella contestazione degli addebiti, senza che la sanzione definitiva sia stata fondata anche su tale disposizione.

  • art. 732 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale parametro dei doveri di contegno dei militari e della rilevanza disciplinare dell'eccesso nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

  • art. 422 regolamento generale per l'Arma dei carabinieri

    L’importanza e la delicatezza degli speciali compiti devoluti all’Arma richiedono che tutti gli appartenenti all’Istituzione osservino speciali doveri, che si aggiungono a quelli comuni a ciascun militare, fissati dalle leggi e dai regolamenti.

    Rafforza gli obblighi speciali di contegno, rettitudine e tutela del prestigio gravanti sugli appartenenti all'Arma dei carabinieri.

  • art. 1472 d.lgs. 66/2010

    Riconosce al personale militare il diritto di manifestare il proprio pensiero, il cui esercizio deve tuttavia rispettare i limiti derivanti dalla disciplina militare e dalla continenza del linguaggio.

  • artt. 1465 e 1466 d.lgs. 66/2010

    Sono richiamati per affermare che il mero esercizio del diritto di manifestazione del pensiero non può, di per sé, fondare una sanzione disciplinare.

  • art. 21 Cost.

    Tutela la libertà di manifestazione del pensiero, che per il personale militare incontra limiti particolarmente rigorosi di continenza, correttezza e rispetto del prestigio delle Forze armate.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare è soddisfatto quando risultano i fatti contestati, la loro valutazione negativa e il nesso logico-giuridico con la sanzione.

  • art. 104 c.p.a.

    Delimita l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi e alle questioni trattati in primo grado; nel caso concreto l'intero thema decidendum era stato devoluto al Consiglio di Stato.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente all'appellato di riproporre le domande e le eccezioni non esaminate o assorbite dalla sentenza di primo grado.

  • art. 616 c.p.

    La disciplina dell'utilizzabilità probatoria propria del processo penale non si applica al procedimento disciplinare amministrativo fondato sui messaggi WhatsApp e sulle ammissioni dell'interessato.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Consente la compensazione delle spese per eccezionali motivi.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della compensazione integrale delle spese per la novità della questione e il peculiare andamento del processo.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare militare, l'obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento individua i fatti contestati, espone la valutazione negativa dell'Amministrazione e rende percepibile il collegamento logico-giuridico tra tali fatti e la sanzione, anche mediante richiamo ad atti istruttori conosciuti dall'interessato.
  • La valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti, della loro gravità e della sanzione applicabile appartiene all'ampia discrezionalità dell'autorità militare ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per vizi manifesti quali travisamento, illogicità, irragionevolezza o evidente sproporzione; tali vizi devono essere specificamente allegati e sorretti da elementi concreti.
  • La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di critica spettano anche al personale militare, ma devono essere esercitati con particolare continenza, correttezza, pertinenza e rispetto dei doveri derivanti dallo status militare; la finalità critica non giustifica modalità espressive o comunicative lesive del prestigio dell'istituzione.
  • La diffusione di contenuti attraverso una chat WhatsApp non esclude la rilevanza disciplinare della condotta quando, secondo un criterio di ragionevole cautela, fosse prevedibile la successiva propagazione dei messaggi a soggetti estranei al gruppo originario.
  • Nel procedimento disciplinare amministrativo non trovano applicazione le regole di inutilizzabilità probatoria proprie del processo penale; i messaggi WhatsApp possono essere valutati insieme alle ammissioni dell'interessato e agli altri elementi istruttori.
  • La disparità di trattamento in materia disciplinare è configurabile soltanto in presenza di situazioni di fatto identiche o totalmente sovrapponibili, la cui diversità di trattamento riveli con immediatezza l'irrazionalità dell'azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDifetto di motivazione

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