Sentenza n. 867/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con ritiro delle armi in dotazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura con cui gli era stato vietato di detenere a qualunque titolo armi, munizioni e materie esplodenti, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui la comunicazione dei Carabinieri relativa alla sua escussione a sommarie informazioni su una segnalazione di presunti maltrattamenti, il ritiro delle armi e gli atti partecipativi del procedimento. Dal testo non risultano specificamente riportati i motivi di illegittimità dedotti, poiché il ricorrente ha successivamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dopo il deposito, da parte del Ministero dell’Interno, di una relazione della Compagnia dei Carabinieri sui fatti di causa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente dopo la produzione della relazione dei Carabinieri. Non è stata quindi esaminata la legittimità del divieto prefettizio né degli atti presupposti. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie e della mancata opposizione dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato nell’epigrafe quale fondamento degli atti partecipativi del procedimento prefettizio; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non residui un interesse concreto e attuale all’accertamento dell’illegittimità dell’atto, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato e gli atti presupposti, salvo che il testo della decisione evidenzi la necessità di una diversa pronuncia, che nella fattispecie non è stata ravvisata.
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