Sentenza n. 870/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla disponibilità del bonus annuo per l’aggiornamento e la formazione, pari a euro 500,00 per gli anni di insegnamento a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione per l’esecuzione, chiedendo che fosse reso spendibile il bonus annuo di euro 500,00, noto come carta docente, per gli anni scolastici svolti con contratti a tempo determinato. Successivamente alla notifica del ricorso, il Ministero ha messo a disposizione le somme dovute per l’aggiornamento e la formazione ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha adempiuto alla sentenza dopo la proposizione del ricorso. Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice ha ritenuto fondata la domanda, considerando la pacifica spettanza delle somme e il carattere tardivo dell’erogazione ministeriale. Tuttavia, ha ritenuto sussistenti ragioni per compensare metà delle spese, valorizzando l’adempimento spontaneo, sebbene tardivo, quale comportamento conciliativo dell’Amministrazione. La restante metà delle spese, liquidata in euro 400,00, è stata posta a carico del Ministero, con restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori di legge. Il contributo unificato è stato posto a carico della parte soccombente, nonostante la compensazione parziale delle spese, in quanto obbligazione ex lege sottratta alla disponibilità del giudice.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto del docente alla disponibilità delle somme annuali destinate all’aggiornamento e alla formazione, riconosciuto nella sentenza oggetto di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta una misura integralmente satisfattiva della pretesa azionata.
art. 26 c.p.a.
In combinato disposto con l’art. 92 c.p.c., consente al giudice di valutare ragioni di compensazione delle spese anche in presenza di soccombenza virtuale.
art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali quando sussistono ragioni giustificative, individuate nel caso concreto nell’adempimento spontaneo e tardivo dell’Amministrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche quando le spese di lite siano compensate, senza possibilità per il giudice di disporne la compensazione o modificarne l’importo.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’Amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può ricorrere al criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della domanda alla luce della condotta amministrativa e della spettanza sostanziale della pretesa.
- L’adempimento spontaneo dell’Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso, anche se tardivo, può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese quale comportamento conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso.
- Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio, trattandosi di obbligazione predeterminata direttamente dalla legge e sottratta alla disponibilità del giudice.
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