Sentenza n. 869/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara per la fornitura e manutenzione in regime di full-service degli pneumatici del parco mezzi aziendale, nonché gli atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta dopo che una precedente esclusione era stata ritirata in autotutela e la stazione appaltante aveva attivato un subprocedimento di soccorso. Ha dedotto: a) che il requisito previsto dall’art. 8.1 del capitolato, relativo alla marcatura M+S o 3PMSF degli pneumatici nuovi, non costituisse una causa espressa di esclusione; b) che, una volta attivato il soccorso procedimentale, la stazione appaltante avrebbe dovuto recepire i chiarimenti forniti, qualificando come errore materiale l’indicazione del prodotto originariamente offerto; c) che i chiarimenti di gara avrebbero modificato la lex specialis. L’offerta originaria indicava pneumatici Duravis Van, corredati da schede tecniche che escludevano l’idoneità per condizioni di neve estreme e riportavano caratteristiche diverse da quelle dei prodotti successivamente documentati. Dopo la prima esclusione, la ricorrente ha prodotto schede relative a modelli Duravis All Season Evo, con diversi identificativi, diversa rumorosità e diversa indicazione sull’uso in condizioni di neve estreme; un’ulteriore scheda ha poi introdotto ulteriori variazioni. La stazione appaltante ha ritenuto che non si trattasse di un errore materiale, ma della sostituzione postuma del prodotto offerto.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la marcatura M+S o 3PMSF costituisse una caratteristica tecnica minima dell’oggetto dell’offerta, non una mera modalità di esecuzione del contratto: il disciplinare prevedeva l’esclusione per la mancata conformità alle caratteristiche minime e il capitolato prescriveva in modo univoco tale marcatura. Il primo motivo è stato quindi respinto. Il Collegio ha escluso che la divergenza potesse essere ricondotta a un errore materiale emendabile, poiché la diversa configurazione del prodotto risultava soltanto dalla documentazione sopravvenuta e comportava il mutamento della denominazione commerciale, degli identificativi, della rumorosità, dell’idoneità all’uso in neve estrema e di ulteriori indici prestazionali. L’errore materiale è emendabile soltanto quando la volontà effettiva del concorrente sia riconoscibile ictu oculi dall’offerta originaria, senza ricorrere a fonti esterne né sostituire il contenuto essenziale dell’offerta. È stato respinto anche il secondo motivo: l’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 consente chiarimenti sull’offerta tecnica, ma non modifiche del suo contenuto. L’attivazione del soccorso non vincolava la stazione appaltante ad accettare documenti sopravvenuti aventi carattere novativo. Il principio del risultato non può essere utilizzato per sanare la violazione di requisiti tecnici minimi mediante un’alterazione postuma dell’offerta, dovendo essere rispettati concorrenza, par condicio e autovincoli della lex specialis. Non sono risultati pertinenti neppure il principio di tassatività delle cause di esclusione e il favor partecipationis, riferibili a irregolarità meramente formali e non a una sostituzione sostanziale dell’offerta. Il terzo motivo è stato respinto perché i chiarimenti richiamati dalla ricorrente non incidevano sul requisito tecnico controverso, chiaramente desumibile dal capitolato, e mancava quindi un nesso di rilevanza con l’esclusione. Spese di lite integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata
La causa può essere definita con sentenza semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e le parti sono state avvisate della possibile definizione immediata.
art. 16 del disciplinare di gara
L’offerta tecnica doveva contenere la relazione tecnica e rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, a pena di esclusione.
art. 22 del disciplinare di gara
esclusione delle offerte irregolari perché non conformi ai documenti di gara, comprese le specifiche tecniche
La lex specialis collegava la non conformità alle specifiche tecniche al regime espulsivo.
art. 8.1 del capitolato speciale d’appalto
gli pneumatici nuovi debbano riportare la sigla M+S o 3PMSF ed essere certificati ai sensi del regolamento CE n. 1222/2009
La prescrizione integra una caratteristica tecnica minima del prodotto offerto.
art. 9.4 del capitolato speciale d’appalto
include poi espressamente la voce M+S tra le caratteristiche tecniche dello pneumatico da indicare nella tabella del valore convenzionale
La previsione conferma la rilevanza della marcatura M+S quale caratteristica tecnica dell’offerta.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
consente chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dei relativi allegati, ma esclude che tali chiarimenti possano modificarne il contenuto
Il chiarimento può esplicare o precisare l’offerta, ma non può sostituire il prodotto offerto o modificare prestazioni e tipologia della fornitura.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato non ha funzione sanante rispetto alla violazione di requisiti tecnici minimi e deve essere applicato nel rispetto della concorrenza, della par condicio e della lex specialis.
regolamento CE n. 1222/2009
È richiamato dal capitolato quale fonte della certificazione richiesta per gli pneumatici.
Massime di principio
- Quando la lex specialis qualifica determinate caratteristiche tecniche come minime e prevede l’esclusione per la non conformità ai documenti di gara, la loro mancanza integra una difformità sostanziale dell’offerta e non una mera irregolarità formale.
- L’errore materiale dell’offerta è emendabile soltanto se la volontà effettiva del concorrente è riconoscibile ictu oculi sulla base dell’offerta originaria, senza ricorrere a documentazione esterna sopravvenuta e senza sostituire il contenuto essenziale dell’offerta.
- Il chiarimento dell’offerta tecnica è consentito per esplicare un contenuto già presente, ma non può comportare la sostituzione del prodotto offerto né la modifica delle sue caratteristiche, prestazioni o identificativi.
- L’attivazione del soccorso procedimentale non crea un autovincolo della stazione appaltante ad accettare la documentazione successivamente prodotta quando emerga che essa ha carattere novativo e determina una sostituzione dell’offerta.
- Il principio del risultato non può giustificare la sanatoria postuma della violazione di requisiti tecnici minimi, dovendo essere perseguito nel rispetto della concorrenza, della par condicio e degli autovincoli derivanti dalla lex specialis.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 867/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 868/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 870/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 871/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 872/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 873/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →