Sentenza n. 872/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, relativa alla messa a disposizione del bonus annuo per la carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 534/2024 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione, nella parte in cui riconosceva il diritto alla disponibilità delle somme destinate all’aggiornamento e alla formazione dei docenti, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato. Successivamente alla notifica del ricorso, il Ministero ha provveduto a mettere a disposizione le somme dovute, determinando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’Amministrazione aveva adempiuto alla sentenza prima della decisione. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, considerata la pacifica spettanza delle somme e l’adempimento ministeriale, sebbene tardivo. Tuttavia, ha compensato per metà le spese, valorizzando l’adempimento spontaneo e tardivo del Ministero quale comportamento conciliativo. La restante metà, pari a 400 euro, è stata posta a carico del Ministero, con restituzione del contributo unificato, spese generali del 15% e accessori di legge, mediante distrazione in favore dei difensori antistatari. Il contributo unificato è stato posto integralmente a carico della parte soccombente, in quanto obbligazione predeterminata ex lege non compensabile dal giudice.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato o di altro provvedimento esecutivo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 26 c.p.a.
Concorre a disciplinare la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e la possibilità di compensarle in presenza di giusti motivi.
art. 92 c.p.c.
Consente al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese per la sussistenza di ragioni giustificative, anche in presenza di soccombenza virtuale.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato grava sulla parte soccombente anche quando le spese di lite siano compensate; il relativo importo è predeterminato ex lege e non è compensabile dal giudice.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede le somme destinate all’aggiornamento e alla formazione del personale docente, cui si riferisce il bonus della carta docente.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all’obbligo risultante dal provvedimento giudiziario, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese dopo la cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza originaria della domanda e il comportamento delle parti.
- L’adempimento spontaneo dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, pur se tardivo, può giustificare la compensazione parziale delle spese quale comportamento conciliativo, senza escludere la condanna dell’Amministrazione per la parte residua.
- Il contributo unificato è un’obbligazione predeterminata direttamente dalla legge e grava sulla parte soccombente anche in caso di compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio; il giudice non può disporne la compensazione né modificarne l’importo.
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