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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07939/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, venuta a conoscenza tramite accesso autonomo di un debito erariale iscritto a ruolo per ritenute relative all'anno d'imposta 2002, ha impugnato l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento deducendo: omessa notifica dell'avviso bonario e della cartella; omessa motivazione; decadenza dell'attività di liquidazione. In Cassazione ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per asserita omissione della funzione giurisdizionale e motivazione apparente; (2) violazione di legge, in più profili, soprattutto per nullità/inesistenza della notifica della cartella, perché effettuata in data 27 settembre 2006 non da Poste Italiane ma tramite una società privata, priva di poteri abilitativi, con conseguente tardività/inesistenza della notifica e del ricorso; (3) omesso esame di fatti decisivi e violazione di varie norme sostanziali e procedurali sull'iscrizione a ruolo e sugli obblighi motivazionali e informativi dell'Ufficio. Le controparti hanno sostenuto la ritualità della notifica e la tardività del ricorso, oltre alla regolarità della cartella.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita mancanza della sottoscrizione del mandato nella copia notificata, rilevando che l'originale depositato conteneva tutte le sottoscrizioni necessarie e che ciò era sufficiente a garantire la rituale provenienza dell'atto. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo e ha accolto il secondo motivo, limitatamente al primo profilo, affermando che la notifica della cartella del 27 settembre 2006 eseguita tramite operatore postale privato era, nel regime allora vigente, non correttamente effettuata perché la notifica a mezzo posta degli atti tributari era riservata a Poste Italiane. Da ciò ha fatto discendere che la cartella non poteva considerarsi validamente notificata, con conseguenze sulla decadenza dal potere impositivo e sulla prescrizione del credito erariale. Gli ulteriori profili del secondo motivo e l'ultimo motivo sono stati assorbiti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    Nel regime applicabile ratione temporis, la notifica della cartella di pagamento non poteva essere validamente eseguita tramite operatore postale privato privo di abilitazione; la doglianza del contribuente è stata accolta perché la notificazione era stata effettuata in un momento in cui vigeva il monopolio di Poste Italiane per tali atti.

  • art. 4, primo comma, lett. a), d.lgs. n. 261/1999

    Le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti tributari erano affidate in via esclusiva al fornitore del servizio universale, cioè Poste Italiane S.p.A., fino alla riforma del 2017.

  • art. 1, legge n. 124/2017

    La riforma che ha aperto alla possibilità di utilizzo di agenzie private per le notifiche postali ha efficacia non retroattiva e non si applica alle notifiche anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    La censura di nullità della sentenza per omessa funzione giurisdizionale è stata ritenuta generica e comunque infondata, perché la CTR aveva espresso una motivazione sufficiente, non apparente.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Il motivo è stato accolto nei limiti in cui denunciava la violazione delle regole sulla notificazione della cartella a mezzo posta nel regime previgente.

  • art. 148 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata relata di notifica è stata assorbita dall'accoglimento del profilo principale sulla invalidità della notifica stessa.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma violata in tema di notificazioni, ma la Corte non vi ha dato autonoma rilevanza decisoria per l'assorbimento.

  • art. 7, legge n. 890/1982

    La censura relativa all'omessa raccomandata informativa è stata assorbita, poiché la notifica era già viziata in radice per l'utilizzo di un operatore non abilitato.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    La questione sulla tempestività del ricorso introduttivo è stata assorbita dall'accoglimento della censura sulla inesistenza/non validità della notifica della cartella.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo finale come norma asseritamente violata nell'iscrizione a ruolo, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Richiamato nel motivo finale, ma la relativa doglianza è stata assorbita.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    Richiamato nel motivo finale, ma la relativa doglianza è stata assorbita.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato nel motivo finale, ma la relativa doglianza è stata assorbita.

  • art. 2 d.lgs. n. 462/1997

    Richiamato nel motivo finale, ma la relativa doglianza è stata assorbita.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Citato con riferimento alla costituzione dell'Amministrazione finanziaria ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

  • art. 8054/2014

    Richiamata come pronuncia delle Sezioni Unite in tema di motivazione apparente, per escludere che la sentenza della CTR fosse nulla per carenza assoluta di motivazione.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla liberalizzazione piena dei servizi postali, la notificazione a mezzo posta di atti tributari effettuata tramite operatore privato privo di titolo abilitativo è invalida in radice, perché mancante della funzione certificativa richiesta dalla legge.
  • La riforma che consente a operatori privati di eseguire notifiche postali non ha efficacia retroattiva e non può sanare notifiche anteriori al suo ingresso in vigore.
  • La costituzione del destinatario può sanare una nullità della notifica, ma non può supplire alla mancanza di certezza legale della data di consegna quando l'operatore notificatore non sia abilitato; in tal caso il vizio incide anche sulla tempestività dell'impugnazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell'atto non determina invalidità se l'originale depositato è regolarmente sottoscritto e la copia consente alla controparte di verificare la rituale provenienza dell'atto.
  • La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esposto le ragioni della decisione, anche se la motivazione sia ritenuta eventualmente non corretta nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaPrescrizione

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