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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07944/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e della relativa accettazione da parte del controricorrente. Ne ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, senza pronunciare sulle spese perché le parti costituite avevano concordato la compensazione integrale. È stato inoltre ritenuto inapplicabile il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (non_determinabile)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1011/2020, articolando tre motivi. Il contenuto sostanziale dei motivi non è però desumibile dal testo, perché la decisione della Corte di cassazione non entra nel merito: dopo la fissazione dell'adunanza camerale è stata depositata rinuncia al ricorso, sottoscritta dalle parti, con accettazione del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se debitamente sottoscritta e accettata dalla controparte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso è stata ritenuta inapplicabile la previsione sul contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando formalmente valida e accettata dalla controparte costituita, estingue il giudizio di legittimità senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia concordata, la Corte può non pronunciarsi sulle spese se le parti hanno pattuito la compensazione integrale.
  • La disciplina del contributo unificato aggiuntivo non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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