Cassazione Civile, Ordinanza n. 07933/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di una società in liquidazione volta a ottenere dal proprio ex co-liquidatore la restituzione di una somma di circa 2,8 milioni di euro, corrispondente a un rimborso IVA 1991 accreditato su un conto intestato alla società, che l’attrice assumeva essere stato indebitamente appropriato dal convenuto senza titolo. Il convenuto eccepiva, già in primo grado, la nullità della notifica della citazione perché effettuata in Italia anziché presso la sua effettiva residenza in Bielorussia, la prescrizione del diritto azionato e la rinuncia all’azione da parte della società; inoltre chiedeva di essere manlevato da altre società. In appello deduceva anche che aveva operato con il consenso del consulente della società per ripianare debiti sociali. La Corte d’appello ha ritenuto valida la notifica ex art. 140 c.p.c. in Italia, sulla base dell’accertamento della residenza effettiva del convenuto a Roma, ha dichiarato tardive le eccezioni di prescrizione e di rinuncia all’azione, ha ritenuto inammissibile la chiamata in causa dei terzi e ha considerato nuova e quindi inammissibile la difesa sul presunto consenso del consulente. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: nullità della notifica per avere dovuto essere eseguita in Bielorussia; in subordine nullità per avere dovuto applicarsi l’art. 143 c.p.c. anziché l’art. 140 c.p.c.; violazione delle norme sulle preclusioni processuali per il rigetto delle eccezioni di prescrizione, rinuncia e chiamata dei terzi; violazione delle norme sulla titolarità dell’azione per la rinuncia dell’assemblea all’azione sociale di responsabilità; violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’inammissibilità delle difese di merito e delle prove in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti i motivi e ha respinto il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la validità della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. presso l’indirizzo romano, rilevando che il ricorrente chiedeva in realtà una nuova valutazione del fatto esterno della sua residenza effettiva, non consentita in sede di legittimità; ha ribadito che, una volta accertata la reperibilità temporanea nel luogo di notifica, non era necessario ricorrere all’art. 143 c.p.c. Ha inoltre confermato le decadenze processuali conseguenti alla tardiva costituzione del convenuto e ha escluso che la questione della rinuncia all’azione sociale potesse essere rilevata d’ufficio in cassazione, essendo ormai coperta da preclusione e giudicato interno. Infine, ha ritenuto inammissibile la censura sull’art. 345 c.p.c. perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata e carente di autosufficienza, non essendo stato dimostrato che la specifica allegazione sul consenso del consulente fosse già stata proposta in primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
è sufficiente quando il destinatario non sia reperito nel luogo di residenza/dimora abituale; la notifica si perfeziona con le formalità previste e l’accertamento della residenza effettiva spetta al giudice di merito
non è necessario ricorrervi se la mancata consegna avviene nel comune di residenza del destinatario e l’ufficiale giudiziario ha accertato l’irreperibilità temporanea
la tardiva costituzione del convenuto comporta le relative decadenze
le eccezioni in senso stretto non proposte tempestivamente restano precluse
in appello non sono ammesse nuove eccezioni e nuove prove, salvo i limiti di legge; la censura in cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi e rispettare l’onere di autosufficienza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità del procedimento e della sentenza per vizi della notificazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato ma ritenuto non utilmente esperibile, anche per la doppia conforme e per la natura delle censure formulate
richiamato nel motivo sul contraddittorio e sulle preclusioni
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle doglianze processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., le risultanze anagrafiche hanno valore soltanto presuntivo: ciò che rileva è il luogo della dimora o residenza effettiva, che può essere accertato dal giudice di merito con ogni mezzo di prova, anche contro i dati anagrafici.
- Chi contesta la validità della notifica perché eseguita in un luogo diverso dalla propria effettiva residenza ha l’onere di provare in modo convincente l’inesattezza del luogo prescelto per la notifica; la sola produzione di certificazioni anagrafiche non basta a vincere la presunzione di regolarità.
- Se il destinatario non viene reperito nel comune di residenza e presso la casa di abitazione, la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è legittima senza ulteriori ricerche nei luoghi alternativi previsti dall’art. 139 c.p.c. né il ricorso immediato all’art. 143 c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione, il controllo sull’error in procedendo consente l’esame diretto degli atti processuali, ma non permette di sostituire la valutazione di merito sui fatti esterni già accertati dal giudice di appello.
- Le eccezioni in senso stretto e le difese nuove devono essere proposte nei termini e nei modi processualmente previsti: se non tempestivamente dedotte, restano precluse e non possono essere recuperate in cassazione come questioni di merito.
- In appello, la parte che invoca la non novità di una propria allegazione deve dimostrare puntualmente che essa era già stata introdotta in primo grado, indicando l’atto e il contenuto rilevante; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione ha qualificato come nuova una specifica allegazione, il ricorso deve contestare proprio quel punto e non un diverso profilo astratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07934/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07935/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07939/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07943/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07944/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07945/2024 del 25/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →