Cassazione Civile, Ordinanza n. 07943/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato nel 1997 per lire 75.000.000, da rimborsarsi in 120 rate mensili, assistito da fideiussione prestata da una terza persona. In seguito all’inadempimento dei mutuatari, la banca nel 2000 inviava diffida ad adempiere, dichiarando la decadenza dal beneficio del termine e intimando il pagamento dell’intero residuo; poi segnalava i debitori alla Centrale rischi. Nel 2011 veniva notificato un precetto per euro 32.078,58, ancora qualificando il credito come immediatamente esigibile per decadenza dal termine. I debitori proponevano opposizione a precetto sostenendo, tra l’altro, che il credito fosse prescritto perché erano trascorsi oltre dieci anni dalla diffida del 2000 al precetto del 2011. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava, ritenendo che la banca avesse rinunciato ad avvalersi della risoluzione e della decadenza dal beneficio del termine, valorizzando il comportamento successivo della banca: ricezione di pagamenti delle rate scadute, riavvio del piano di ammortamento e quantificazione del residuo nel precetto. Nel ricorso per cassazione i debitori denunciavano violazione degli artt. 101, 112, 115 e 116 c.p.c., oltre a violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e vizio motivazionale, contestando la correttezza della motivazione sulla rinuncia alla decadenza e insistendo sul fatto che alcuni atti della banca (segnalazione in Centrale rischi, eccezione di interruzione della prescrizione basata su missiva del 2006, contenuto del precetto) dimostrassero il decorso della prescrizione dal 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura non investiva un errore di diritto sulla rinunciabilità degli effetti della diffida, ma mirava a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d’appello fosse presente, logicamente coerente e superiore alla soglia del minimo costituzionale, trattandosi di valutazione di fatto non sindacabile. Nulla è stato disposto sulle spese perché le intimate non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione utile a fondare l’accoglimento
richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione di merito
richiamato come parametro della doglianza, senza che la Corte vi ravvisi un vizio rilevante in cassazione
richiamato come parametro della doglianza, ma la Corte ribadisce che la scelta delle prove attendibili spetta al giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
evocato per violazione di legge, ma le censure sono ritenute sostanzialmente dirette contro l’accertamento di fatto
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre un vizio di motivazione apparente o mancante, ma la Corte afferma che la motivazione era presente e sufficiente
art. 360, commi 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.
la Corte ricorda che il vigente n. 5 consente solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non già la denuncia di insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo della Cassazione riguarda la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, non il riesame del merito.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sugli elementi probatori ritenuti più attendibili senza dover confutare espressamente ogni prova contraria allegata dalle parti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il fatto storico non esaminato, se considerato, avrebbe con certezza e non solo probabilmente portato a una decisione diversa.
- Il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare una mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo la radicale mancanza motivazionale nei limiti del minimo costituzionale.
- Quando la motivazione del giudice di merito valorizza fatti come il comportamento successivo del creditore e la prosecuzione del rapporto, la relativa valutazione è un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
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