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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07935/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRES e IVA 2008 nei confronti di una società, notificandolo a diversi soggetti che si erano succeduti nella rappresentanza legale e a un soggetto indicato come amministratore di fatto. In primo grado due ricorsi erano stati accolti. In appello, la CTR aveva ritenuto inammissibili gli appelli dell'Ufficio nei confronti della società perché una precedente sentenza della CTP, passata in giudicato, aveva annullato il medesimo avviso di accertamento in un giudizio promosso da altro soggetto che aveva agito anche quale legale rappresentante della società; aveva inoltre ritenuto inammissibili, per difetto di legittimazione attiva personale, i ricorsi proposti da due persone fisiche in proprio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c., sostenendo che il giudicato della sentenza favorevole non potesse spiegare effetti nei confronti della società perché questa non sarebbe stata parte di quel giudizio e che, comunque, non ricorrevano i presupposti dell'estensione del giudicato ex art. 1306 c.c. Il resistente spiegava ricorso incidentale condizionato con tre motivi, deducendo, tra l'altro, la propria capacità processuale e il vizio di omessa pronuncia sui profili di merito dell'accertamento; tali censure restavano assorbite.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo infondato il motivo di violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. Ha affermato che la CTR aveva correttamente applicato il giudicato esterno ex art. 2909 c.c., perché la precedente sentenza definitiva aveva annullato il medesimo avviso di accertamento in un giudizio tra la stessa Amministrazione e la società, essendo stato il ricorso proposto anche nella qualità di legale rappresentante della società. La Corte ha inoltre escluso la pertinenza del richiamo all'art. 1306, comma 2, c.c., trattandosi non di estensione del giudicato tra condebitori solidali, ma di applicazione del giudicato tra le stesse parti sul medesimo atto impositivo. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa; nel processo tributario può operare anche in relazione a rapporti di durata quando il medesimo punto fondamentale sia stato già accertato tra le stesse parti e sul medesimo rapporto o atto impositivo.

  • art. 1306 c.c.

    La norma sull'opponibilità del giudicato favorevole reso nei confronti di un condebitore solidale non era pertinente nel caso concreto, perché la decisione d'appello non aveva applicato l'estensione tra condebitori, ma il giudicato esterno già formatosi tra Amministrazione e società sul medesimo avviso di accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 75 c.p.c.

    È stato richiamato nel ricorso incidentale per contestare la capacità processuale e la legittimazione ad agire del controricorrente.

  • art. 100 c.p.c.

    È stato richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'interesse ad agire del controricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato nel ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia sui vizi dell'avviso di accertamento.

  • art. 6, comma 4, L. 212/2000

    È stato invocato nel ricorso incidentale come base per sostenere che l'Ufficio avrebbe dovuto rilevare dati utili a escludere un maggior reddito, ma tale motivo è rimasto assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un medesimo avviso di accertamento impedisce il riesame della validità dell'atto nei successivi giudizi relativi al medesimo rapporto, anche se instaurati da altri soggetti che abbiano agito anche nella qualità rappresentativa della società.
  • L'art. 1306, comma 2, c.c. opera soltanto quando si chieda l'estensione del giudicato favorevole reso nei confronti di un condebitore solidale; non è la norma di riferimento quando il giudicato favorevole si sia già formato tra Amministrazione finanziaria e società sullo stesso atto impositivo.
  • Nel processo tributario l'efficacia del giudicato esterno può operare anche in presenza di rapporti d'imposta di durata, purché l'accertamento riguardi un punto fondamentale comune e tendenzialmente permanente del rapporto; resta invece esclusa quando si tratti di giudizi relativi a tributi strutturalmente diversi, salvo specifiche connessioni normative.
  • La formazione di un giudicato favorevole su un avviso di accertamento ne comporta l'annullamento o la caducazione efficace tra le parti del relativo rapporto, precludendo alla parte soccombente di riproporre la medesima pretesa impositiva in successivi giudizi contro lo stesso soggetto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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