Cassazione Civile, Ordinanza n. 07945/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una banca aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito complessivo superiore a quello poi riconosciuto, comprensivo di una pretesa derivante da apertura di credito ipotecaria e del saldo di rapporti di conto corrente. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo: insussistente un vizio di motivazione del decreto del giudice delegato perché la proposta del curatore era stata integralmente recepita; inopponibile al fallimento un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca; generiche le contestazioni dell'opponente rispetto alle osservazioni "giuridiche" e tecniche della curatela, suffragate da relazione del coadiutore e non contrastate con consulenza di parte o richiesta di CTU. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: i primi due denunciavano, rispettivamente, l'erronea applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, perché il tribunale avrebbe usato il principio di non contestazione per valorizzare la mancata replica della banca a contestazioni che erano in realtà giuridiche e tecniche; i restanti cinque censuravano nel merito le statuizioni su nullità della clausola Euribor, nullità del finanziamento fondiario e dell'ipoteca per superamento del limite di finanziabilità, usurarietà dei tassi di conto corrente e commissioni di massimo scoperto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il tribunale avesse impropriamente applicato il principio di non contestazione a questioni giuridiche e tecniche, invece che a fatti costitutivi, modificativi o impeditivi da provare. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Patti in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. I motivi dal terzo al settimo sono stati assorbiti, perché riguardavano questioni sulle quali il tribunale non aveva effettivamente pronunciato nel merito.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera come tecnica di semplificazione probatoria e riguarda solo i fatti da provare; non si estende alla qualificazione giuridica delle domande, all'interpretazione della disciplina applicabile né alle deduzioni tecniche o alle valutazioni ricostruttive tratte dai documenti.
art. 113 c.p.c.
Il giudice deve decidere secondo diritto e non può sottrarsi alla propria valutazione delle questioni giuridiche devolute alle parti.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È denunciabile in cassazione la violazione processuale derivante dall'erronea applicazione del principio di non contestazione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È deducibile l'omesso esame di fatti decisivi quando il giudice non consideri specifiche contestazioni o allegazioni rilevanti ai fini della decisione.
art. 1284 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità della clausola di indicizzazione al parametro Euribor, quale parametro predeterminato e oggettivamente individuabile.
art. 117 TUB
Richiamato dalla ricorrente in tema di determinatezza del tasso e validità della clausola contrattuale di indicizzazione.
art. 1418 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di nullità della clausola Euribor e del contratto.
artt. 2 e 3, lettera a), l. 287/1990
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la decisione della Commissione europea sul mercato Euribor non poteva essere applicata automaticamente alla fattispecie concreta.
art. 38 TUB
Richiamato dalla ricorrente per contestare la nullità del finanziamento fondiario e dell'ipoteca per superamento del limite di finanziabilità.
artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per censurare l'affermazione del superamento del tasso soglia fondata, secondo la banca, su una sola relazione di parte.
art. 644 c.p.
Richiamato in relazione alla dedotta usurarietà dei tassi applicati.
art. 1815 c.c.
Richiamato in relazione alle conseguenze civilistiche dell'usura nei rapporti di finanziamento.
L. 7 marzo 1996, n. 108
Richiamata quale disciplina del tasso soglia usurario.
art. 2-bis d.l. n. 185 del 2008
Richiamato dalla ricorrente in tema di calcolo e rilevanza dei tassi soglia nei rapporti bancari.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera solo rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi della pretesa e non può essere esteso alle questioni di diritto, alla qualificazione giuridica dei fatti, all'interpretazione delle clausole contrattuali o alle conclusioni tecniche tratte da documenti e perizie.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice deve comunque esaminare d'ufficio il fondamento giuridico della domanda sulla base dei fatti acquisiti, salvo le eccezioni in senso stretto, e non può limitarsi a rilevare la mancata replica della controparte alle argomentazioni giuridiche del curatore.
- La mancata contestazione non può trasformare in fatti provati le deduzioni giuridiche o tecniche della parte avversa, né può sostituire il dovere del giudice di pronunciare sulle questioni devolute dalle parti.
- Quando il provvedimento impugnato viene interpretato come meramente difensivo rispetto alla carenza di motivazione del giudice delegato, le ulteriori questioni di merito non esaminate restano assorbite e devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.
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