Cassazione Civile, Ordinanza n. 07934/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione parasociale con cui alcuni soci di una società partecipata e la finanziaria regionale si erano impegnati, con vincolo di solidarietà, al riacquisto della partecipazione detenuta dalla finanziaria e del correlato prestito obbligazionario convertibile, a prezzo predeterminato. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria della finanziaria per il mancato acquisto; in appello la ricorrente aveva ottenuto solo il riconoscimento del regresso nei confronti di un coobbligato per una quota del debito, mentre il resto della decisione era stato confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1322, 2265 e 2744 c.c., sostenendo la nullità della clausola parasociale perché integrativa di patto leonino e patto commissorio, in quanto avrebbe consentito al finanziatore di sottrarsi al rischio di impresa e di acquisire la partecipazione con opzione put; 2) violazione delle norme sulla solidarietà passiva e sull’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto statuire in modo diverso sul vincolo solidale e non limitarsi al regresso; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la sentenza d’appello omesso di detrarre dal credito residuo la somma di euro 40.000,00 pagata nel corso del giudizio di gravame, pur essendone dato atto in motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo del pagamento parziale intervenuto in appello e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto lecita, in linea di principio, l’opzione put pattizia in un’operazione di finanziamento partecipativo, richiamando la propria giurisprudenza sulla meritevolezza dell’accordo; ha escluso la censura sul patto commissorio perché formulata in modo astratto e non confrontata con la ratio della sentenza impugnata; ha poi rilevato l’inammissibilità del secondo motivo per difetto di interesse e di specificità. È stato invece ritenuto fondato il terzo motivo, perché la sentenza d’appello, pur dando conto in motivazione del pagamento di euro 40.000,00, non ne aveva tratto le conseguenze nel dispositivo, con il rischio di formare un titolo esecutivo per un importo superiore al debito residuo.
Norme richiamate
richiamato per valutare la meritevolezza dell’autonomia negoziale e la liceità della clausola parasociale con opzione put
invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità del patto leonino; la Corte esclude la nullità nel caso concreto alla luce della giurisprudenza sulla put
la Corte rileva che il motivo non si confronta con la ratio della decisione impugnata e che il tema del patto commissorio, nel caso, è stato prospettato in modo astratto
richiamato per affermare l’onere di specificità del motivo di ricorso per cassazione
il motivo che denuncia violazione di legge deve confrontarsi specificamente con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata
richiamato per ribadire che il creditore può rivolgersi a ciascun condebitore solidale per l’intero
invocato nel motivo sulla solidarietà passiva
invocato nel motivo sulla solidarietà passiva
la domanda di regresso presuppone la solidarietà del vincolo e opera sul riparto interno del debito
invocato nel motivo sulla solidarietà e sul regresso tra condebitori
art. 3 Cost.
richiamato nel secondo motivo, ma non assunto come decisivo dalla Corte
richiamato sia per la lamentata omessa pronuncia sia per il contrasto tra motivazione e dispositivo sul pagamento parziale
citato in relazione alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nel corso dell’appello
richiamato per evidenziare che un titolo esecutivo giudiziale formato con la sentenza d’appello non consente di opporre pagamenti anteriori alla sua formazione
Massime di principio
- È lecito, in linea generale, il patto parasociale con cui, nell’ambito di un finanziamento partecipativo, un socio o finanziatore si obblighi a manlevare l’altro dalle conseguenze negative dell’investimento mediante attribuzione di un’opzione put e obbligo di acquisto della partecipazione a prezzo predeterminato, quando l’operazione sia sorretta da una causa meritevole di tutela.
- La nullità per patto commissorio non può essere invocata in modo astratto: occorre allegare e dimostrare una concreta volontà negoziale di utilizzare il patto come garanzia atipica per conseguire il risultato vietato dall’art. 2744 c.c.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che denuncia violazione di legge è inammissibile se non confronta puntualmente le norme invocate con le specifiche affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
- Chi agisce per regresso tra condebitori solidali presuppone la solidarietà del vincolo; il riparto interno del debito opera solo dopo che sia accertata la responsabilità solidale verso il creditore.
- La parte condannata al pagamento ha interesse a che il giudice di appello dia atto dei pagamenti parziali intervenuti in pendenza del giudizio, al fine di evitare la formazione di un titolo esecutivo per un importo superiore al debito residuo effettivo.
- La sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce a quella di primo grado quale titolo esecutivo; perciò le questioni relative a pagamenti anteriori alla formazione del titolo devono essere correttamente riflesse nella decisione di appello, ove rilevanti per il contenuto del titolo stesso.
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