Cassazione Civile, Ordinanza n. 31580/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 relativo a un immobile nel quale erano presenti una struttura scolastica e un parcheggio. L'ente ricorrente sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività didattiche e istituzionali di culto e religione. In particolare contestava che la CTR avesse attribuito natura commerciale all'attività scolastica sulla sola base di contributi di gestione e alla presenza del parcheggio a pagamento, gestito da terzi; inoltre sosteneva che l'utilizzo dell'immobile era riconducibile a soggetti tra loro collegati e senza scopo di lucro, mediante comodato e subcomodato gratuiti, e che avrebbe dovuto operare il regime di esenzione anche per uso promiscuo ex art. 91-bis del d.l. n. 1/2012. Con il secondo motivo deduceva omessa pronuncia sull'applicazione dell'art. 91-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 1/2012. Con il terzo motivo denunciava violazione di tale disposizione per mancata applicazione del criterio proporzionale nei casi di utilizzo misto dell'unità immobiliare.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non era provato né l'uso diretto dell'immobile da parte dell'ente possessore né l'organica e funzionale unicità tra i soggetti coinvolti, e perché la concessione in comodato e poi in subcomodato faceva venir meno i presupposti dell'esenzione; quanto al parcheggio, ha rilevato un uso indiretto tramite società di capitali e comunque una destinazione commerciale incompatibile con il beneficio. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo: il primo perché assorbito dalla reiezione del motivo principale, il secondo perché, in fatto, mancavano nell'anno d'imposta il frazionamento catastale e una dichiarazione di utilizzo promiscuo, essendo stata richiesta l'esenzione per l'intero immobile; in ogni caso la CTR aveva escluso che vi fosse un uso misto e aveva qualificato l'utilizzo come totalmente commerciale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
esenzione per gli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività previste dalla norma
L'esenzione spetta solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell'ente possessore per attività istituzionali svolte senza modalità commerciali; non si estende, salvo ipotesi rigorosamente circoscritte, all'utilizzo indiretto o tramite rapporti di comodato/subcomodato non pienamente gratuiti o privi di organica colleganza funzionale e strutturale.
commi 2 e 3 sull'utilizzazione mista e sulla proporzione dell'esenzione
In caso di utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione identificabile adibita ad attività non commerciale; se ciò non è possibile, l'esenzione è proporzionata all'utilizzazione non commerciale risultante da apposita dichiarazione. Nel caso concreto, la disciplina non operava per difetto di frazionamento nell'anno d'imposta e di dichiarazione di uso promiscuo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati evocati quali parametri per i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta irrilevante o comunque non decisiva, perché il presupposto logico-giuridico della questione proporzionale era venuto meno con il rigetto del motivo principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale per gli enti non commerciali che utilizzano immobili per attività istituzionali richiede un uso diretto del bene da parte dell'ente possessore; l'utilizzo da parte di un soggetto diverso, anche se collegato e privo di lucro, non basta se non ricorrono in modo rigoroso i presupposti di legge.
- Le agevolazioni ed esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia o per lettura ampliativa oltre i casi espressamente previsti.
- Il requisito della non commercialità va valutato in concreto sulla destinazione e sulle modalità di svolgimento dell'attività; la presenza di un'attività resa a pagamento o gestita indirettamente tramite terzi è indice ostativo al riconoscimento dell'esenzione.
- Nel regime dell'utilizzazione mista di un immobile, l'esenzione opera solo per la porzione identificabile adibita ad attività non commerciale oppure, se ciò non è possibile, in proporzione all'uso non commerciale risultante da apposita dichiarazione; in assenza di frazionamento o dichiarazione coerente, la richiesta di esenzione per l'intero bene non può essere accolta.
- Una censura di omessa pronuncia su un tema subordinato o consequenziale può risultare priva di rilievo quando il capo principale della decisione, idoneo a condizionare logicamente la questione, sia stato comunque correttamente deciso in senso sfavorevole al ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31549/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31566/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31570/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31575/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31576/2024 del 09/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →