Cassazione Civile, Ordinanza n. 33775/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2013, secondo semestre, notificato da un comune a una società proprietaria di numerosi immobili nel territorio comunale, per il pagamento dell'imposta relativa a fabbricati destinati alla vendita e asseritamente rientranti nella categoria dei beni-merce. La società aveva presentato la dichiarazione per ottenere il beneficio fiscale solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 769, L. 160/2019 e dell'art. 10 L. 212/2000, sostenendo che la normativa sopravvenuta avesse eliminato la decadenza dal beneficio in caso di tardiva dichiarazione e che, comunque, la conoscenza dei fatti da parte del comune rendesse superflua la dichiarazione; 2) violazione del principio di legalità e vizi motivazionali in punto sanzioni, assumendo che la sanzione dovesse essere esclusa o ridotta per favor rei; 3) erronea qualificazione del beneficio come agevolazione anziché esenzione e mancata applicazione dell'art. 13, comma 9-bis, d.l. 201/2011; 4) illegittimità della condanna alle spese perché l'ente locale era difeso da un proprio funzionario. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, sottolineando che il tema dell'esenzione per i beni-merce è subordinato alla tempestiva dichiarazione, che la legge sopravvenuta non ha abrogato l'obbligo dichiarativo né ha effetto retroattivo per l'anno d'imposta in giudizio, e che le sanzioni restano dovute in caso di omessa dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che per l'esenzione IMU dei fabbricati-merce la dichiarazione prevista dalla legge costituisce condizione necessaria, da presentare entro un termine perentorio, non surrogabile dalla conoscenza dei fatti da parte del comune e non sanabile con dichiarazione postuma dopo l'avviso di accertamento. Ha inoltre escluso l'applicabilità retroattiva della disciplina sopravvenuta della L. 160/2019 all'anno d'imposta 2013 e ha confermato che, non essendo stata abrogata la disciplina previgente, restano dovute anche le sanzioni per omessa dichiarazione. Infine, ha respinto la censura sulle spese, ritenendo ripetibili i compensi anche se la difesa dell'ente sia stata svolta da un proprio funzionario. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
L'esonero IMU per i fabbricati-merce è subordinato alla presentazione della dichiarazione; l'obbligo dichiarativo è condizione per il beneficio e la sua omissione o tardività comporta la decadenza.
art. 1, comma 769, L. 27 dicembre 2019, n. 160
La disposizione non ha abrogato la disciplina previgente sull'esenzione per i fabbricati-merce e opera dall'anno d'imposta 2020, senza effetto retroattivo per annualità precedenti.
art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha tratto effetti tali da superare l'obbligo dichiarativo previsto dalla disciplina speciale.
art. 13, comma 9-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
La Corte ha ritenuto superfluo approfondire la natura di esenzione o agevolazione della disposizione, poiché comunque il beneficio era precluso dalla tardiva dichiarazione.
art. 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La sopravvenienza normativa non ha determinato alcuna abolitio delle sanzioni, poiché l'obbligo dichiarativo è rimasto fermo.
art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede la ripetibilità delle spese anche quando l'amministrazione sia assistita da propri funzionari, con sola riduzione dei compensi nella misura prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È il paradigma di legittimità invocato per le censure della ricorrente, ma i motivi sono stati ritenuti infondati e in parte inammissibili perché nuovi.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- L'esenzione o agevolazione fiscale subordinata dalla legge alla presentazione di una dichiarazione deve essere richiesta con l'adempimento formale entro il termine previsto; la conoscenza in fatto da parte dell'ente impositore non sostituisce l'onere dichiarativo.
- Quando la funzione della dichiarazione è consentire il controllo tempestivo dei presupposti del beneficio e la programmazione del gettito, il termine previsto va considerato perentorio e la dichiarazione tardiva è equiparata alla mancata presentazione.
- Le norme di esenzione fiscale, in quanto eccezionali rispetto al regime ordinario, non sono applicabili per analogia e non possono essere interpretate in modo da elidere l'obbligo dichiarativo espressamente previsto.
- La disciplina sopravvenuta più favorevole non opera automaticamente in via retroattiva nel diritto tributario se il legislatore non ha previsto espressamente tale effetto e se la nuova norma non incide sull'annualità d'imposta oggetto del giudizio.
- La permanenza dell'obbligo dichiarativo esclude che la sopravvenienza normativa determini l'eliminazione delle sanzioni per l'omissione, in assenza di una vera abrogazione della fattispecie sanzionata.
- Nel processo tributario, le spese possono essere poste a carico della parte soccombente anche se l'ente impositore sia stato difeso da un proprio funzionario, poiché la difesa interna non elimina la ripetibilità dei compensi nei limiti stabiliti dalla legge.
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