Cassazione Civile, Ordinanza n. 33726/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società partecipata)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in sede di verifica del passivo fallimentare, della domanda di insinuazione proposta da una società incaricata dal Comune della gestione, accertamento e riscossione di tributi ed entrate. La società chiedeva l’ammissione al passivo per somme dovute a titolo di imposte, in privilegio, e per sanzioni, sulla base di due avvisi di accertamento. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall., ritenendo che la società non fosse un ente impositore autonomo, ma un soggetto di mera collaborazione con il Comune, e che pertanto non potesse fondare la domanda sugli avvisi di accertamento, dovendo invece dimostrare l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione della disciplina e dei principi sulle società in house e sulle modalità di riscossione dei tributi locali. Con il primo motivo ha sostenuto che, essendo una società in house a capitale interamente pubblico e sottoposta a controllo analogo, dovesse essere considerata articolazione operativa del Comune, con conseguente natura di ente impositore ai fini della pretesa tributaria. Con il secondo motivo ha contestato l’affermazione del tribunale circa l’insufficienza probatoria degli avvisi di accertamento, sostenendo che, in assenza di contestazione e di impugnazione degli avvisi, questi ultimi erano divenuti definitivi e idonei a provare il credito; ha inoltre dedotto che, in tale assetto, non era necessario il ruolo né la cartella, e che l’ingiunzione fiscale non costituiva nel caso concreto un presupposto indefettibile della domanda di insinuazione.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli unitariamente fondati. Ha richiamato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per qualificare una società come in house: capitale interamente pubblico, attività prevalentemente svolta a favore degli enti partecipanti e sottoposizione a controllo analogo a quello esercitato sugli uffici dell’ente. Ha poi rilevato che il tribunale non aveva affrontato la questione, decisiva, della natura in house della società e della sua eventuale assimilabilità all’ente comunale ai fini della pretesa tributaria, limitandosi ad affermare in modo apodittico che fosse necessario, per l’insinuazione al passivo, un titolo formato mediante cartella di pagamento. Inoltre, il giudice di merito non aveva chiarito se il credito fosse stato o meno contestato. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini la domanda tenendo conto della natura della società, della struttura del titolo e dell’eventuale definitività degli avvisi di accertamento, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
opposizione allo stato passivo
regola il rimedio avverso il provvedimento di esclusione dal passivo e impone al giudice di riesaminare il credito secondo il thema decidendum dedotto dall’opponente.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità e la prova del credito insinuato al passivo secondo la documentazione prodotta.
richiamato per il privilegio invocato sui crediti tributari.
richiamato per sostenere che, nel caso di riscossione affidata a soggetti indicati dalla norma, la procedura di riscossione segue regole diverse da quelle dell’agente della riscossione.
art. 13 D.L. n. 223/2006 conv. L. n. 248/2006
richiamato quale base normativa sulla disciplina degli affidamenti e delle funzioni in materia tributaria locale.
richiamato a sostegno della disciplina dei servizi pubblici locali e degli affidamenti a società partecipate.
art. 5 d.lgs. n. 50/2016
richiamato per il tema dell’in house providing e del controllo analogo.
art. 36 D.L. n. 258/2007 conv. L. n. 31/2008
richiamato in relazione alla riscossione e agli strumenti sostitutivi del ruolo/cartella.
art. 7 D.L. n. 70/2011 conv. L. n. 106/2011
comma 2, lett. gg-quater, n. 1
richiamato in relazione alla riscossione delle entrate locali.
richiamato per il coordinamento tra riscossione mediante ruolo e altre forme di pretesa tributaria.
artt. 49 e 87 d.P.R. n. 602/1973
richiamati per la disciplina del ruolo e della cartella di pagamento.
art. 3 R.D. n. 639/1910
richiamato quale base della procedura di ingiunzione fiscale, alternativa al ruolo in determinati casi.
richiamato in tema di attività di riscossione e soggetti incaricati.
art. 1 comma 161 L. n. 296/2006
richiamato sulla disciplina degli atti di accertamento e della riscossione dei tributi locali.
sentenza CGUE Teckal C-107/98
richiamata come fonte dei criteri per qualificare una società come in house.
Cass. S.U. n. 26283/2013
richiamata per affermare che, in presenza dei requisiti dell’in house, è esclusa l’alterità sostanziale tra società e pubblica amministrazione.
Cass. S.U. n. 5491/2014
richiamata per i requisiti della società in house e il superamento dell’autonomia della personalità giuridica.
Cass. S.U. n. 22408/2018
richiamata a conferma dell’orientamento consolidato sui requisiti dell’in house.
Cass. S.U. n. 4126/2012
richiamata dal giudice di merito; la Corte di cassazione osserva che da tale decisione non si ricava il principio per cui l’ente di riscossione sarebbe sempre tenuto, ai fini dell’insinuazione al passivo, alla cartella di pagamento.
Massime di principio
- Una società può essere qualificata come in house solo se ricorrono congiuntamente capitale interamente pubblico, attività prevalente in favore degli enti partecipanti e controllo analogo da parte dell’ente pubblico; in tal caso l’autonomia soggettiva rispetto all’ente si attenua ai fini dell’imputazione delle funzioni esercitate.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice deve affrontare tutti i profili decisivi dedotti dall’opponente; l’omessa considerazione di una questione preliminare o dirimente integra vizio della motivazione e impone la cassazione con rinvio.
- In materia di credito tributario insinuato al passivo, non è sufficiente affermare in astratto la necessità della cartella di pagamento senza verificare la concreta natura del soggetto creditore, il titolo posto a fondamento della pretesa e l’eventuale definitività dell’avviso di accertamento.
- Quando la pretesa fiscale sia fondata su avvisi di accertamento non contestati, il giudice deve verificare se tali atti siano divenuti definitivi e quindi idonei a costituire prova del credito, prima di esigere ulteriori formalità di riscossione.
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