Cassazione Civile, Ordinanza n. 33732/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha rettificato il dispositivo dell'ordinanza n. 22011/2023, sostituendo l'espressione "banca ricorrente" con "ricorrente Pollara Costruzioni s.r.l. in liquidazione" e sostituendo "entrambe le parti" con "parte ricorrente" quanto al contributo ex art. 13, comma 1, d.P.R. 115/2002. La Corte ha quindi disposto l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La vicenda riguarda la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso principale di una società in liquidazione, ma nel dispositivo presentava due errori materiali: indicava come "ricorrente" la banca, anziché la società effettivamente soccombente, e poneva il contributo unificato a carico di "entrambe le parti" invece che della sola parte soccombente. La Corte rileva che nella motivazione dell'ordinanza originaria era già chiaro che tutti i motivi di ricorso della società erano stati dichiarati inammissibili o infondati e che le spese dovevano gravare sulla soccombente. La parte interessata ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391 c.p.c.
Norme richiamate
Consente la correzione dell'errore materiale del provvedimento quando il vizio dipende da una mera svista o lapsus calami.
Si applica alla correzione degli errori materiali dei provvedimenti della Corte di cassazione.
Richiamato congiuntamente agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. quale base procedurale per la correzione del provvedimento di legittimità.
È richiamato come criterio che impone la condanna alle spese della parte soccombente; l'errore materiale consiste nell'inversione del nome della parte vincitrice/soccombente nel dispositivo.
art. 13, comma 1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato deve essere posto a carico della parte soccombente, non di entrambe le parti quando una sola risulta soccombente.
Massime di principio
- L'errore nel dispositivo che consista nell'inversione del nome della parte soccombente con quello della parte vittoriosa, quando sia evidente la volontà decisoria desumibile dalla motivazione, integra un errore materiale correggibile.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche per i provvedimenti della Corte di cassazione e segue la procedura prevista dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c.
- Se la motivazione individua chiaramente la parte soccombente, un contrasto meramente testuale nel dispositivo sulle spese o sul contributo unificato non incide sul decisum ma va rettificato come lapsus calami.
- Le spese di lite e gli oneri accessori devono essere posti a carico della parte soccombente; la loro imputazione a soggetto diverso, in contrasto con la motivazione, è emendabile senza necessità di riesame del merito.
Come è indicizzato
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