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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33729/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, una società creditrice aveva chiesto l'ammissione al privilegio non solo del credito per ICI relativo a un'annualità, ma anche delle sanzioni collegate ai tributi locali. Il tribunale aveva ammesso in privilegio il credito principale e gli interessi, ma aveva negato il privilegio alle sanzioni, ritenendo che l'art. 2752 c.c., comma 3, per i tributi locali tuteli solo imposte, tasse e tributi, non anche sanzioni, pene o soprattasse. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto, da un lato, la violazione della disciplina speciale sui tributi locali e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che sanzioni, tributo e interessi costituirebbero un'unica inscindibile obbligazione tributaria; dall'altro, la violazione dell'art. 2752, comma 3, c.c. e dell'art. 12 preleggi, affermando che la norma non esclude espressamente le sanzioni e quindi dovrebbe estendersi anche a esse.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che i privilegi sono norme eccezionali non suscettibili di interpretazione analogica; l'interpretazione estensiva è ammessa solo per individuare il reale significato della disposizione, ma nel caso dei tributi locali la formulazione dell'art. 2752 c.c. non consente di ricavare una volontà del legislatore di includere le sanzioni. Al contrario, il raffronto con i commi precedenti, che per altri tributi prevedono espressamente anche sanzioni, pene pecuniarie e soprattasse, mostra la scelta di escluderle per i tributi locali. La Corte ha inoltre escluso che sanzioni e tributo costituiscano un unicum inscindibile, sottolineando la diversa natura e funzione delle sanzioni, nonché la loro autonomia anche sul piano prescrizionale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore avverso il decreto del giudice delegato.

  • art. 2752 c.c.

    per i tributi locali riconosce il privilegio generale sui mobili del debitore per imposte, tasse e tributi, ma non estende tale privilegio alle sanzioni; la mancanza di una previsione espressa impedisce l'estensione analogica.

  • art. 2745 c.c.

    la causa del credito è la ragione giustificatrice del privilegio e serve a delimitarne il reale ambito di operatività.

  • art. 2749 c.c.

    il privilegio del credito tributario si estende agli interessi, ma non automaticamente alle sanzioni, in assenza di espressa previsione normativa.

  • art. 12 preleggi

    invocato per sostenere l'interpretazione letterale/sistematica, ma la Corte ha escluso che la norma consentisse di ampliare il privilegio oltre i casi previsti.

  • art. 1 comma 161 e ss. L. 296/2006

    richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto idoneo a fondare l'estensione del privilegio alle sanzioni dei tributi locali.

  • art. 20 comma 3 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato per evidenziare la diversa disciplina prescrizionale delle sanzioni tributarie, indice della loro autonomia rispetto al tributo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dedotto come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato ritenuto infondato nel merito.

  • art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002

    norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le norme che attribuiscono privilegi ai crediti hanno carattere eccezionale e non possono essere applicate analogicamente oltre i casi espressamente previsti.
  • L'interpretazione estensiva dei privilegi è possibile solo per chiarirne il reale significato, ma non può colmare lacune normative che incidano sull'ambito soggettivo o oggettivo della prelazione.
  • Se il legislatore, in una stessa disposizione, estende espressamente il privilegio ad alcune componenti accessorie del credito in relazione a certi tributi e non lo fa per altri, la scelta normativa depone per l'esclusione delle componenti non menzionate.
  • Le sanzioni tributarie hanno natura afflittiva e funzione diversa dal tributo; pertanto, non si presumono comprese nel privilegio del credito tributario salvo espressa previsione di legge.
  • Il privilegio del credito tributario si estende agli interessi accessori nei limiti stabiliti dall'art. 2749 c.c., ma non si estende automaticamente alle sanzioni o soprattasse, che restano soggette a disciplina autonoma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
IstitutiNullitàOnere della prova

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