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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33717/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo, presentata molti anni dopo l’apertura della procedura concorsuale, di un credito risarcitorio derivante dall’indebita percezione di contributi pubblici da parte della società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda perché ultratardiva; il tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., ha confermato l’inammissibilità ritenendo imputabile all’ente il ritardo, poiché l’amministrazione era già a conoscenza dei fatti generatori del credito e della procedura ben prima della scadenza del termine annuale per le domande tardive. La ricorrente ha quindi impugnato il decreto deducendo violazione dell’art. 101, comma 4, l.fall. e omesso esame/erronea interpretazione di fatto decisivo, sostenendo che il credito risarcitorio sarebbe sorto solo con la sentenza della Corte dei conti che ne ha accertato la responsabilità e liquidato l’importo, sicché non sarebbe stato possibile insinuarlo prima e il ritardo non sarebbe imputabile. I controricorsi hanno resistito, sostenendo la correttezza della qualificazione del credito come preesistente e insinuabile con riserva.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che il credito risarcitorio ha il suo fatto costitutivo nella commissione dell’illecito e non nella successiva sentenza del giudice contabile, la quale si limita ad accertarne esistenza e ammontare. Ha richiamato i precedenti che qualificano come crediti condizionali, da ammettere con riserva, quelli la cui cognizione sia devoluta a un giudice diverso da quello concorsuale, e ha ribadito che anche tali domande devono essere presentate entro il termine di cui all’art. 101 l.fall., salva la prova dell’inimputabilità del ritardo. Nel caso concreto, il ritardo è stato ritenuto imputabile alla regione, poiché risultava che fosse a conoscenza dell’apertura della procedura ben prima della scadenza del termine. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Disciplina l’opposizione allo stato passivo; la decisione di merito impugnata era stata resa in tale sede.

  • art. 96 l.fall.

    Consente l’ammissione al passivo con riserva dei crediti condizionali o comunque non ancora definitivamente accertati.

  • art. 101, comma 1, l.fall.

    Le domande tardive di ammissione devono essere presentate entro il termine decadenziale annuale dalla chiusura dello stato passivo.

  • art. 101, comma 4, l.fall.

    Il superamento del termine può essere giustificato solo se il ritardo nella presentazione della domanda non è imputabile al creditore.

  • art. 55 l.fall.

    Richiamato per la categoria dei crediti condizionali, assimilati ai crediti condizionati ai fini dell’ammissione al passivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il credito risarcitorio derivante da un illecito preesiste alla sentenza che lo accerta: il provvedimento del giudice competente incide sull’accertamento e sulla liquidazione, non sulla nascita del diritto di credito.
  • Quando la cognizione del credito è devoluta a un giudice diverso da quello concorsuale, il credito può essere trattato come credito condizionale e ammesso al passivo con riserva, in modo da consentire la partecipazione al riparto mediante accantonamento.
  • Anche i crediti condizionali devono essere insinuati entro il termine per le domande tardive; il superamento del termine è scusabile solo se il ritardo è davvero non imputabile al creditore.
  • L’ignoranza della procedura o il ritardo dovuto a mere esigenze organizzative interne del creditore non escludono di per sé l’imputabilità del ritardo, quando il creditore era già in grado di attivarsi tempestivamente.
  • Il credito da insinuare al passivo non va confuso con eventuali crediti prededucibili verso la procedura: il primo deve essere ancorato a un fatto costitutivo anteriore all’apertura della procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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