Cassazione Civile, Ordinanza n. 29349/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso del 90% di quanto versato a titolo di IRPEG e ILOR per gli anni 1990-1992, invocando il regime agevolativo previsto per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto al rimborso; l'Amministrazione aveva poi erogato solo il 50% della somma riconosciuta, richiamando la disciplina sopravvenuta sulla disponibilità delle risorse. Il giudizio di ottemperanza instaurato dal contribuente era stato rigettato dalla CTR. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava: 1) violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, per avere il giudice dell'ottemperanza limitato il rimborso al 50%; 2) violazione della stessa norma e dell'art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per avere ritenuto insufficiente la disponibilità delle somme stanziate ai fini della copertura integrale del credito; 3) violazione dell'art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. n. 546/1992, per la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, richiamando il proprio orientamento consolidato: la disciplina sopravvenuta che prevede limiti quantitativi e la possibile riduzione al 50% del rimborso non incide sul titolo sostanziale del credito già accertato con giudicato, ma attiene soltanto alla fase esecutiva/attuativa. In caso di incapienza delle risorse, il diritto al rimborso integrale non si estingue né si riduce sul piano sostanziale, restando ferma la necessità di dare esecuzione al giudicato con gli strumenti previsti dall'ordinamento, anche tramite il commissario ad acta e, se del caso, lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Ha inoltre osservato che la compensazione delle spese non era giustificata, in quanto nel processo tributario opera il principio di soccombenza e la mera frequenza o complessità delle controversie non integra di per sé gravi ed eccezionali ragioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di Irpeg ed Ilor per il triennio 1990-1992
costituisce il fondamento normativo della domanda di rimborso per i contribuenti colpiti dal sisma Sicilia 1990.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
limiti quantitativi al rimborso ... con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste
la norma sopravvenuta non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato, ma solo sulle modalità di esecuzione/attuazione dello stesso.
art. 16-octies del D.L. n. 91 del 2017
ha disposto la possibile riduzione al 50% del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto
opera come disciplina attuativa e non modifica il titolo del credito già riconosciuto in giudicato.
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione della prova/insufficienza delle risorse, ma la Corte decide la questione in base alla natura esecutiva del limite sopravvenuto.
art. 15, comma 2-septies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio ... Le spese ... possono essere compensate ... soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate
la compensazione è eccezionale e richiede motivazione espressa; la frequenza o complessità delle controversie non bastano da sole a giustificarla.
utilizzato come parametro di denuncia della violazione di legge nei primi tre motivi.
utilizzato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 14, comma 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669
speciale ordine di pagamento in conto sospeso
può essere utilizzato per eseguire il giudicato quando manchino le disponibilità nel pertinente capitolo di spesa.
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta che limiti quantitativamente il rimborso di un credito tributario già accertato non incide sul diritto sostanziale riconosciuto dal giudicato, ma soltanto sulla fase di esecuzione o attuazione del comando giudiziale.
- Se le risorse stanziate risultano incapienti, il credito al rimborso non si estingue né si riduce sul piano sostanziale; l'amministrazione o il commissario ad acta devono comunque adottare gli strumenti esecutivi previsti dall'ordinamento per dare attuazione al giudicato.
- Nel giudizio tributario la compensazione delle spese è eccezionale: richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate; la mera complessità o la frequenza della controversia non sono, da sole, sufficienti.
- In presenza di giudicato favorevole al contribuente, le questioni relative alla concreta disponibilità delle somme e alle modalità di pagamento attengono alla fase esecutiva e non possono essere utilizzate per negare o dimezzare il diritto già accertato.
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