Cassazione Civile, Ordinanza n. 00332/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per omessa pronuncia, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente le censure accolte e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento con rideterminazione del reddito d'impresa e dell'IVA per l'anno 2008, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile in primo grado per un vizio formale della copia depositata. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto ammissibile il ricorso originario ma aveva respinto nel merito l'impugnazione, affermando in modo generico che la contribuente non aveva assolto l'onere probatorio. In cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su specifici motivi di gravame già proposti in appello: errore di calcolo nella ricostruzione del costo del venduto per mancato rispetto della continuità delle rimanenze, errata triplicazione del costo del venduto, verifica solo parziale del periodo d'imposta 2008 e mancato esame delle correzioni effettuate dagli uffici per annualità precedenti fondate sul medesimo PVC. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della motivazione dell'atto impositivo e degli artt. 3 L. 241/1990, 7 L. 212/2000, 2697 c.c., nonché vizio di motivazione apparente. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la CTR non aveva affatto deciso sui singoli motivi di appello ritualmente trascritti nel ricorso per cassazione, limitandosi a richiami generici sul metodo di calcolo delle rimanenze; ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile, ritualmente e inequivocabilmente formulata, e la sentenza non vi abbia dato risposta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre l'omessa pronuncia e il vizio di nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e di disciplina del processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per denunciare la motivazione apparente o comunque inidonea a sorreggere la decisione.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la ripartizione e l'assolvimento dell'onere probatorio.
Richiamato per censurare la motivazione dell'atto e/o della decisione sotto il profilo della sufficienza e chiarezza.
Richiamato in tema di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Norma sostanziale alla base dell'accertamento del maggior reddito.
Norma sostanziale alla base della rettifica del reddito d'impresa.
Norma richiamata per il recupero a fini IVA in sede di accertamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente trascrive o indica con precisione i motivi o le eccezioni non esaminati e ne consente la verifica di ritualità, tempestività e decisività; la Corte non può svolgere una ricerca autonoma negli atti.
- La sentenza di merito è viziata per omessa pronuncia quando, a fronte di specifici motivi di appello, si limita a considerazioni generiche o ad argomentazioni solo esemplificative senza affrontare le singole questioni devolute.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per un vizio processuale che impone un nuovo esame della controversia, il secondo motivo diretto a contestare ulteriori profili della decisione può restare assorbito.
- In tema di accertamento tributario, la decisione di merito deve confrontarsi con le singole contestazioni formulate dal contribuente, specie quando attengano a criteri di calcolo, continuità delle rimanenze e completezza del periodo verificato; una motivazione apodittica non è sufficiente a definire la lite.
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