Cassazione Civile, Ordinanza n. 18838/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo bancario. I mutuatari avevano lamentato la debenza di interessi, spese e commissioni ritenuti non dovuti e, in primo grado, avevano ottenuto una condanna della banca al pagamento di euro 8.937,10; la Corte d’appello di Palermo ha invece riformato la decisione escludendo l’usurarietà del mutuo. In cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta carenza di rappresentanza processuale della banca e per mancato esame di una eccezione di merito inserita in comparsa conclusionale; (2) violazione della disciplina antiusura e della normativa civilistica e processuale per non avere la Corte considerato, nel calcolo del tasso, onorario notarile e imposta sostitutiva, nonché per non avere valorizzato una dichiarazione della banca che, secondo i ricorrenti, integrerebbe confessione dell’eccedenza del TEG e del tasso moratorio rispetto al tasso soglia, prospettando anche l’usura sopravvenuta; hanno inoltre invocato la disciplina consumeristica sulle clausole vessatorie; (3) violazione di norme su interessi e trasparenza del credito per asserita mancata informazione sulla modalità di rimborso e sul piano di ammortamento "alla francese", ritenuto non validamente pattuito; (4) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla dichiarazione asseritamente confessoria della banca; (5) ulteriore violazione di norme sostanziali e processuali per mancata considerazione della confessione, per la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, per la mancata riconvocazione del consulente tecnico d’ufficio e per la pretesa nullità della clausola sugli interessi moratori ritenuti eccessivi ex disciplina consumeristica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure: il primo motivo perché l’omesso esame di questioni puramente processuali non integra omissione di pronuncia e perché mancava specificità sulla dedotta procura della banca; il secondo perché le questioni sulle spese erano state sollevate tardivamente e senza indicare gli elementi documentali necessari, mentre il mancato computo di imposte e spese notarili nel TEG è corretto; ha inoltre escluso che vi fosse una confessione giudiziale, trattandosi al più di elementi indiziari o di giudizi di valore, e ha richiamato il principio sull’irrilevanza dell’usura sopravvenuta; ha ritenuto inammissibile anche la questione consumeristica per novità e necessità di accertamenti di fatto; il terzo motivo è stato respinto/ritenuto inammissibile, anche perché la mancata indicazione del piano di ammortamento alla francese non determina nullità del mutuo né violazione della trasparenza secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite; il quarto motivo è stato assorbito dal rigetto del secondo, poiché si basava sul medesimo fatto; il quinto è stato ritenuto privo di specificità o comunque infondato, anche quanto alla mancata riconvocazione del CTU, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l’omessa pronuncia riguarda le domande e le eccezioni di merito, non il mancato esame di mere questioni processuali; inoltre non vi è violazione se la questione nuova è stata proposta solo in comparsa conclusionale.
richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per denunciare un vizio di nullità della sentenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
la comparsa conclusionale serve solo a illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte; non può introdurre questioni nuove.
L. n. 108 del 1996, art. 1, comma 4
"Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"
le imposte e tasse vanno escluse dal calcolo del tasso usurario; il mancato computo dell’imposta sostitutiva è corretto.
richiamato quale norma di riferimento per la verifica dell’usurarietà del rapporto di mutuo.
richiamato in relazione alla dedotta contrarietà a buona fede della pretesa di percepire gli interessi pattuiti in presenza di asserita usura sopravvenuta; la Corte ha escluso tale conseguenza.
richiamato per sostenere la nullità della clausola sugli interessi usurari; la Corte non ha ravvisato i presupposti dell’usura.
richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove e delle ammissioni della banca.
richiamato nelle doglianze sulla valutazione del materiale probatorio e delle risultanze della CTU.
richiamato per l’imposta sostitutiva che i ricorrenti volevano includere nel TEG, ma che è stata esclusa.
art. 33, lett. f), d.lgs. n. 206 del 2005
richiamato per sostenere la vessatorietà della clausola sugli interessi moratori; la censura è stata ritenuta generica e, in ogni caso, presupponente accertamenti di fatto non compiuti.
art. 36, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005
invocato come conseguenza della pretesa vessatorietà della clausola; la questione è stata dichiarata inammissibile.
art. 34, comma 5, d.lgs. n. 206 del 2005
richiamato perché l’esclusione della vessatorietà presuppone accertamenti sulla trattativa individuale, non consentiti in cassazione se non svolti in merito.
richiamato anche con riferimento alla dedotta nullità della clausola sugli interessi moratori e alla pretesa usurarietà del rapporto.
richiamato in relazione alla dedotta non trasparenza del tasso e del piano di ammortamento.
richiamato per l’asserita errata ripartizione dell’onere probatorio sulle allegazioni di usura e sulle contestazioni al contratto.
invocato in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali nei rapporti bancari; la Corte ha escluso che la mancata indicazione del piano di ammortamento determini nullità.
art. 24 Cost.
richiamato nel quinto motivo a sostegno delle censure processuali, senza esito favorevole.
richiamato nella doglianza sulla mancata riconvocazione del CTU; la scelta di disporre ulteriori indagini è rimessa al giudice di merito.
richiamato nella censura relativa alla consulenza tecnica d’ufficio.
regolano la confessione giudiziale spontanea; la Corte ha precisato che le dichiarazioni negli scritti difensivi sottoscritti solo dal difensore non valgono come confessione, salvo sottoscrizione personale della parte con consapevolezza delle dichiarazioni sfavorevoli.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l’omesso esame o la mancata pronuncia su una questione puramente processuale non integra di per sé il vizio di omessa pronuncia, che riguarda le domande e le eccezioni di merito.
- Le censure di legittimità per errores in procedendo o per violazione di legge devono essere specifiche: la parte deve indicare con precisione il fatto processuale rilevante e trascrivere, per quanto necessario, gli atti e i documenti decisivi.
- Una questione nuova introdotta solo in comparsa conclusionale non impone alcuna pronuncia del giudice di merito, perché tale atto ha funzione meramente illustrativa di domande ed eccezioni già ritualmente dedotte.
- Nel calcolo del tasso usurario vanno considerate commissioni, remunerazioni e spese collegate al credito, ma restano escluse imposte e tasse; dunque l’imposta sostitutiva non entra nel TEG.
- Le ammissioni contenute in scritti difensivi sottoscritti solo dal difensore hanno, di regola, valore indiziario e non integrano confessione giudiziale, salvo che l’atto sia sottoscritto personalmente dalla parte in modo inequivoco.
- La confessione ha per oggetto fatti obiettivi, non valutazioni giuridiche o giudizi; la qualificazione dell’usurarietà di un tasso resta rimessa al giudice.
- L’eventuale superamento sopravvenuto della soglia antiusura non rende nulla o inefficace la clausola originariamente valida e non trasforma, di per sé, la pretesa di pagamento in violazione della buona fede.
- La mancata indicazione nel contratto del piano di ammortamento "alla francese" o del regime di capitalizzazione composta non determina, di per sé, nullità del mutuo per indeterminatezza dell’oggetto o per violazione della disciplina di trasparenza.
- Le questioni consumeristiche sulle clausole vessatorie richiedono accertamenti di fatto sulla qualità di consumatore, sul contenuto della clausola e sull’eventuale trattativa individuale; in cassazione non possono essere introdotte come questioni nuove.
- La scelta di rinnovare o integrare la consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile, salvo specifici vizi di legittimità.
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