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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18838/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo bancario. I mutuatari avevano lamentato la debenza di interessi, spese e commissioni ritenuti non dovuti e, in primo grado, avevano ottenuto una condanna della banca al pagamento di euro 8.937,10; la Corte d’appello di Palermo ha invece riformato la decisione escludendo l’usurarietà del mutuo. In cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta carenza di rappresentanza processuale della banca e per mancato esame di una eccezione di merito inserita in comparsa conclusionale; (2) violazione della disciplina antiusura e della normativa civilistica e processuale per non avere la Corte considerato, nel calcolo del tasso, onorario notarile e imposta sostitutiva, nonché per non avere valorizzato una dichiarazione della banca che, secondo i ricorrenti, integrerebbe confessione dell’eccedenza del TEG e del tasso moratorio rispetto al tasso soglia, prospettando anche l’usura sopravvenuta; hanno inoltre invocato la disciplina consumeristica sulle clausole vessatorie; (3) violazione di norme su interessi e trasparenza del credito per asserita mancata informazione sulla modalità di rimborso e sul piano di ammortamento "alla francese", ritenuto non validamente pattuito; (4) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla dichiarazione asseritamente confessoria della banca; (5) ulteriore violazione di norme sostanziali e processuali per mancata considerazione della confessione, per la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, per la mancata riconvocazione del consulente tecnico d’ufficio e per la pretesa nullità della clausola sugli interessi moratori ritenuti eccessivi ex disciplina consumeristica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure: il primo motivo perché l’omesso esame di questioni puramente processuali non integra omissione di pronuncia e perché mancava specificità sulla dedotta procura della banca; il secondo perché le questioni sulle spese erano state sollevate tardivamente e senza indicare gli elementi documentali necessari, mentre il mancato computo di imposte e spese notarili nel TEG è corretto; ha inoltre escluso che vi fosse una confessione giudiziale, trattandosi al più di elementi indiziari o di giudizi di valore, e ha richiamato il principio sull’irrilevanza dell’usura sopravvenuta; ha ritenuto inammissibile anche la questione consumeristica per novità e necessità di accertamenti di fatto; il terzo motivo è stato respinto/ritenuto inammissibile, anche perché la mancata indicazione del piano di ammortamento alla francese non determina nullità del mutuo né violazione della trasparenza secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite; il quarto motivo è stato assorbito dal rigetto del secondo, poiché si basava sul medesimo fatto; il quinto è stato ritenuto privo di specificità o comunque infondato, anche quanto alla mancata riconvocazione del CTU, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia riguarda le domande e le eccezioni di merito, non il mancato esame di mere questioni processuali; inoltre non vi è violazione se la questione nuova è stata proposta solo in comparsa conclusionale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per denunciare un vizio di nullità della sentenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 190 c.p.c.

    la comparsa conclusionale serve solo a illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte; non può introdurre questioni nuove.

  • L. n. 108 del 1996, art. 1, comma 4

    "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"

    le imposte e tasse vanno escluse dal calcolo del tasso usurario; il mancato computo dell’imposta sostitutiva è corretto.

  • art. 644 c.p.

    richiamato quale norma di riferimento per la verifica dell’usurarietà del rapporto di mutuo.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta contrarietà a buona fede della pretesa di percepire gli interessi pattuiti in presenza di asserita usura sopravvenuta; la Corte ha escluso tale conseguenza.

  • art. 1815 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità della clausola sugli interessi usurari; la Corte non ha ravvisato i presupposti dell’usura.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove e delle ammissioni della banca.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nelle doglianze sulla valutazione del materiale probatorio e delle risultanze della CTU.

  • d.P.R. n. 601 del 1973

    richiamato per l’imposta sostitutiva che i ricorrenti volevano includere nel TEG, ma che è stata esclusa.

  • art. 33, lett. f), d.lgs. n. 206 del 2005

    richiamato per sostenere la vessatorietà della clausola sugli interessi moratori; la censura è stata ritenuta generica e, in ogni caso, presupponente accertamenti di fatto non compiuti.

  • art. 36, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005

    invocato come conseguenza della pretesa vessatorietà della clausola; la questione è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 34, comma 5, d.lgs. n. 206 del 2005

    richiamato perché l’esclusione della vessatorietà presuppone accertamenti sulla trattativa individuale, non consentiti in cassazione se non svolti in merito.

  • art. 1815 c.c.

    richiamato anche con riferimento alla dedotta nullità della clausola sugli interessi moratori e alla pretesa usurarietà del rapporto.

  • art. 1284 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta non trasparenza del tasso e del piano di ammortamento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l’asserita errata ripartizione dell’onere probatorio sulle allegazioni di usura e sulle contestazioni al contratto.

  • art. 117 t.u.b.

    invocato in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali nei rapporti bancari; la Corte ha escluso che la mancata indicazione del piano di ammortamento determini nullità.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel quinto motivo a sostegno delle censure processuali, senza esito favorevole.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nella doglianza sulla mancata riconvocazione del CTU; la scelta di disporre ulteriori indagini è rimessa al giudice di merito.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nella censura relativa alla consulenza tecnica d’ufficio.

  • artt. 228 e 229 c.p.c.

    regolano la confessione giudiziale spontanea; la Corte ha precisato che le dichiarazioni negli scritti difensivi sottoscritti solo dal difensore non valgono come confessione, salvo sottoscrizione personale della parte con consapevolezza delle dichiarazioni sfavorevoli.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’omesso esame o la mancata pronuncia su una questione puramente processuale non integra di per sé il vizio di omessa pronuncia, che riguarda le domande e le eccezioni di merito.
  • Le censure di legittimità per errores in procedendo o per violazione di legge devono essere specifiche: la parte deve indicare con precisione il fatto processuale rilevante e trascrivere, per quanto necessario, gli atti e i documenti decisivi.
  • Una questione nuova introdotta solo in comparsa conclusionale non impone alcuna pronuncia del giudice di merito, perché tale atto ha funzione meramente illustrativa di domande ed eccezioni già ritualmente dedotte.
  • Nel calcolo del tasso usurario vanno considerate commissioni, remunerazioni e spese collegate al credito, ma restano escluse imposte e tasse; dunque l’imposta sostitutiva non entra nel TEG.
  • Le ammissioni contenute in scritti difensivi sottoscritti solo dal difensore hanno, di regola, valore indiziario e non integrano confessione giudiziale, salvo che l’atto sia sottoscritto personalmente dalla parte in modo inequivoco.
  • La confessione ha per oggetto fatti obiettivi, non valutazioni giuridiche o giudizi; la qualificazione dell’usurarietà di un tasso resta rimessa al giudice.
  • L’eventuale superamento sopravvenuto della soglia antiusura non rende nulla o inefficace la clausola originariamente valida e non trasforma, di per sé, la pretesa di pagamento in violazione della buona fede.
  • La mancata indicazione nel contratto del piano di ammortamento "alla francese" o del regime di capitalizzazione composta non determina, di per sé, nullità del mutuo per indeterminatezza dell’oggetto o per violazione della disciplina di trasparenza.
  • Le questioni consumeristiche sulle clausole vessatorie richiedono accertamenti di fatto sulla qualità di consumatore, sul contenuto della clausola e sull’eventuale trattativa individuale; in cassazione non possono essere introdotte come questioni nuove.
  • La scelta di rinnovare o integrare la consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile, salvo specifici vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaClausole vessatorieProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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