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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02300/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’amministrazione finanziaria rettificava la rendita proposta tramite DOCFA per un impianto di produzione di energia eolica, aumentando il valore delle fondazioni e includendo nel calcolo della rendita anche le torri di sostegno delle pale eoliche. La società contribuente impugnava l’atto e otteneva l’annullamento in primo grado; il giudice regionale confermava l’esclusione delle torri dal calcolo della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015 e rideterminava inoltre il valore delle fondazioni nel valore indicato dalla contribuente. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione dell’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, sostenendo che la torre eolica, essendo costruzione infissa al suolo come le fondazioni, non partecipa al processo produttivo e quindi va compresa nella rendita; con il secondo lamentava violazione delle norme sul classamento degli immobili a destinazione speciale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto congruo il valore delle opere di fondazione ricavato dal computo metrico della parte, che sarebbe un costo specifico non ordinario. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, deducendo vizi di motivazione e violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso per asserite contraddizioni della CTR e per motivazione basata su riferimenti generici a immobili similari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo l’orientamento consolidato richiamato, nella determinazione della rendita catastale degli impianti eolici ex art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, devono essere esclusi i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la torre eolica, quando assolve anche una funzione attiva ed essenziale nel funzionamento della macchina e non solo di mero sostegno statico, rientra tra le componenti escluse dal carico impositivo. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che nelle unità immobiliari a destinazione speciale la stima diretta DOCFA è una stima mirata alla singola unità e può legittimamente fondarsi anche su criteri che tengono conto del costo di ricostruzione e dello stato del bene; pertanto non era errato considerare congruo il valore delle fondazioni indicato dalla contribuente. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito, perché proposto in via condizionata all’eventuale accoglimento del ricorso principale. La Corte ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese di legittimità in favore della società e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. n. 208/2015

    con decorrenza dal 1° gennaio 2016

    La rendita catastale degli immobili del gruppo D va determinata tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale come norma sul contenuto della sentenza e sulla motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione della decisione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel ricorso incidentale come parametro di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 3, comma 1, L. n. 241/1990

    Richiamato nel ricorso incidentale come norma generale sull’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    Richiamato nel ricorso incidentale come norma sull’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 10, r.d.l. n. 652/1939 conv. in L. n. 1249/1939

    Per gli immobili a destinazione speciale la rendita catastale si determina con stima diretta della singola unità.

  • art. 100 c.p.c.

    Il ricorso incidentale è stato considerato condizionato e quindi sorretto da interesse solo in caso di accoglimento del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale degli impianti eolici, ai fini della rendita degli immobili del gruppo D, occorre distinguere tra componenti strutturalmente connesse al bene e componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo: queste ultime sono escluse dal calcolo della rendita anche se stabilmente infisse al suolo.
  • La qualificazione di un elemento come inclusivo o escluso dalla rendita non dipende solo dalla sua natura costruttiva o dall’ancoraggio al suolo, ma dalla sua concreta funzione nel processo produttivo; se la componente svolge anche un ruolo attivo ed essenziale nel funzionamento dell’impianto, può essere sottratta alla base imponibile catastale.
  • Per gli immobili a destinazione speciale la stima catastale DOCFA è una stima diretta e mirata alla singola unità, sicché è legittimo utilizzare criteri valutativi coerenti con il costo di ricostruzione e con le caratteristiche concrete del bene, senza che sia necessario fare riferimento a parametri puramente astratti o standardizzati.
  • Il ricorso incidentale proposto in via condizionata resta assorbito quando il ricorso principale venga rigettato, perché difetta l’interesse all’esame delle censure subordinate all’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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