Cassazione Civile, Ordinanza n. 31452/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una contribuente ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso un avviso di intimazione notificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo la prescrizione dei crediti erariali portati da due cartelle di pagamento notificate nel 2004 e nel 2006, per il decorso del termine di legge senza atti interruttivi ritualmente notificati. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione. In appello, le Agenzie hanno sostenuto, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e, nel merito, hanno contestato la prescrizione. La Corte d'appello ha accolto parzialmente il gravame, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e validamente provata la notifica di un avviso di pagamento idoneo a interrompere la prescrizione con riferimento a una delle due cartelle. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'avviso di pagamento non si fosse perfezionata; (2) omesso esame di un fatto decisivo, contestando la prova della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e la valutazione della sua disconoscenza delle copie prodotte. Le Agenzie hanno proposto ricorso incidentale condizionato sulla giurisdizione, richiamando la disciplina del riparto tra giudice tributario e giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo incidentale sulla giurisdizione, affermando che la controversia, avendo ad oggetto la prescrizione successiva alla notificazione di cartelle il cui debito originario non era contestato quanto a esistenza e regolarità delle notifiche, non rientrava nella giurisdizione tributaria. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto correttamente documentata e validamente perfezionata la notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione, in base alla sequenza procedimentale prevista dall'art. 60 d.P.R. 600/1973 e all'art. 140 c.p.c., escludendo la genericità del disconoscimento ex art. 2719 c.c. e rilevando che le copie prodotte consentivano di identificare la CAD. Ha inoltre dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il secondo motivo perché non integrava un vero omesso esame di fatto decisivo ma riproponeva una questione già trattata, e comunque la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente. Spese compensate per reciproca soccombenza; disposto il raddoppio del contributo unificato solo a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
Consente l'opposizione del debitore per contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente; nel caso è stato il veicolo processuale usato per far valere la prescrizione dei crediti cartolari.
Richiamato insieme alle norme sulla notificazione per contestare la validità della notifica degli atti di riscossione.
La Corte ha applicato la disciplina della notificazione per irreperibilità relativa, ritenendo correttamente seguita la sequenza deposito presso la casa comunale, invio della raccomandata informativa e perfezionamento per compiuta giacenza.
Utilizzato come parametro della notificazione nel caso di temporanea assenza/irreperibilità relativa del destinatario, con perfezionamento mediante deposito e successiva comunicazione.
Il disconoscimento della conformità delle copie è stato ritenuto generico e quindi non idoneo a scardinare la prova documentale offerta dalle Agenzie.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valenza probatoria della fotocopia della CAD; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare la violazione di legge sulla notificazione; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché in realtà mirava a rivalutare questioni già esaminate.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per affermare che la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato solo alla ricorrente principale per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell'esito del ricorso.
art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992
Invocato nel ricorso incidentale per sostenere la giurisdizione tributaria; la Corte ha ritenuto la censura infondata nel caso concreto.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla prescrizione successiva alla notifica di cartelle esattoriali, la giurisdizione del giudice tributario non è configurabile quando non sia in discussione l'esistenza o la regolarità della notifica delle cartelle e si controverta soltanto dell'efficacia di atti successivi o della persistenza del diritto di procedere alla riscossione.
- La notificazione eseguita secondo il meccanismo dell'irreperibilità relativa si perfeziona, ai fini del destinatario, con il deposito presso la casa comunale, l'invio della raccomandata informativa e la compiuta giacenza della stessa, purché la sequenza procedimentale sia documentalmente provata.
- Il disconoscimento della conformità di copie documentali, per essere efficace, deve essere specifico e non generico; in difetto, il giudice può valorizzare la documentazione prodotta come prova della notifica.
- Il motivo di ricorso per cassazione formalmente rubricato come omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, contesti la valutazione delle prove o riproponga questioni già decise dal giudice di merito.
- La sufficienza della motivazione va apprezzata alla luce del minimo costituzionale: se la ragione della decisione è chiaramente ricostruibile e comprensibile, non ricorre il vizio denunciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31384/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_civile · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31385/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_civile · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31386/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_civile · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31388/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_civile · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31389/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_civile · 2 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31390/2025 del 02/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →