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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15335/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ex amministratore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004 emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società a responsabilità limitata in liquidazione, con recupero a tassazione di maggiori imponibili IRES e IRAP, oltre interessi e sanzioni; l'atto fu notificato anche all'ex amministratrice unica in proprio per responsabilità solidale ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973. La società e la persona fisica impugnarono l'accertamento; nelle more del primo grado intervenne il fallimento della società. La CTP accolse solo in parte il ricorso, escludendo la responsabilità solidale dell'amministratrice. In appello, la CTR dichiarò cessata la materia del contendere quanto alla società fallita, ritenendo che l'Ufficio avesse rinunciato alla posizione della società, e decise sulla posizione dell'amministratrice. L'Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 43 l. fall. per avere la CTR omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'appello della società fallita, assumendo che dagli atti risultava non un disinteresse della procedura, ma al più una valutazione di non convenienza e quindi una causa di interruzione; (2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione delle norme processuali tributarie e codicistiche, lamentando che la CTR avesse erroneamente parlato di rinuncia dell'Ufficio e che vi fosse contraddizione tra la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la decisione sull'appello incidentale. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato alla società ormai estinta e cancellata dal registro delle imprese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto decisivo che la società destinataria dell'impugnazione fosse già stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica del ricorso per cassazione, con conseguente estinzione della società e perdita della capacità processuale; pertanto l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata ai soci quali successori della società estinta, e non alla società stessa. La Corte ha inoltre osservato che, rispetto alla posizione della controparte persona fisica, l'Ufficio aveva dichiarato di non volere impugnare il rigetto del proprio appello incidentale, con notificazione del ricorso al solo scopo di litis denuntiatio. Ne è derivata l'irripetibilità delle spese sostenute dalla controricorrente persona fisica e la compensazione nel resto. Non è stata applicata la disciplina sul contributo unificato aggiuntivo per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 40 d.P.R. 600/1973

    "ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. 600/73"

    richiamato come base del recupero a tassazione nei confronti della società per il periodo d'imposta oggetto di verifica.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    "responsabilità solidale ex art. 36 del d.p.r. n. 602/73"

    richiamato per fondare la pretesa verso l'ex amministratrice, per asserito occultamento di attività sociale e omissione di scritture contabili.

  • art. 43 del decreto legislativo n. 267/1942

    "violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/1942"

    invocato nel primo motivo in relazione agli effetti del fallimento e alla sorte del giudizio, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 2495 c.c.

    "ai sensi dell'art. 2495 c.c. ... l'iscrizione della cancellazione ... comporta l'estinzione della società"

    la cancellazione della società dal registro delle imprese produce estinzione del soggetto giuridico, con irrilevanza dell'eventuale pendenza di rapporti non definiti; ciò impedisce che il ricorso sia proposto o notificato alla società estinta.

  • art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014

    "D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4"

    non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva; il differimento quinquennale degli effetti estintivi opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi.

  • art. 10 legge fallimentare

    "con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 legge fall."

    è indicata come unica eccezione al principio per cui la cancellazione priva la società della capacità processuale e determina un evento interruttivo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    "nullità della sentenza e del procedimento ... dell’art. 132, secondo comma n. 4, cod. proc. civ."

    richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c."

    norma di legittimità invocata per dedurre violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    "in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c."

    norma di legittimità invocata per dedurre nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 1, secondo comma, D.Lgs. 546/1992

    "violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, 36, secondo comma n. 4, decreto legislativo n. 546/92"

    richiamato nel secondo motivo quale parametro del giudizio tributario, senza autonoma decisività nel dispositivo finale.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    "violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, 36, secondo comma n. 4, decreto legislativo n. 546/92"

    richiamato nel secondo motivo sul contenuto della sentenza tributaria e sulla motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    "non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115"

    la Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché l'Agenzia delle Entrate è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e fa venir meno la sua capacità di stare in giudizio, anche se permangano rapporti giuridici non ancora definiti.
  • Se l'estinzione della società interviene prima della proposizione o notificazione dell'impugnazione, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto nei confronti della società estinta, ma deve essere indirizzato ai soci quali successori; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Il differimento quinquennale degli effetti estintivi previsto dalla normativa sopravvenuta in materia di cancellazione societaria ha applicazione limitata ai casi espressamente previsti e non opera retroattivamente.
  • Quando una parte dichiari di non voler impugnare una statuizione autonoma e la notificazione del ricorso abbia finalità di mera litis denuntiatio, la parte destinataria non assume la qualità di contraddittore effettivo ai fini delle spese.
  • La censura sulla motivazione della sentenza non può superare il rilievo pregiudiziale dell'inammissibilità dell'impugnazione, se questa è proposta contro un soggetto processualmente inesistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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