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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33738/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società proprietaria di un immobile industriale, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato classamento e rendita della centrale idroelettrica di Venina, anche includendo nella stima i piani inclinati e la cosiddetta decauville serventi l'impianto. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello limitatamente al difetto di motivazione dell'avviso, assorbendo gli altri motivi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'atto impugnato riportava dati di stima già noti alla contribuente per un precedente contenzioso sul medesimo immobile e che tali dati erano stati richiamati per relationem; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari e del diritto di difesa, deducendo che l'accertamento era comunque adeguatamente motivato sulla base di atti e documenti già conosciuti dalla società; 3) violazione della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 sugli "imbullonati". La società ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che la ricorrente non aveva riportato integralmente né adeguatamente riassunto il contenuto dell'avviso di accertamento e dei documenti richiamati, né aveva indicato con precisione quali dati oggettivi di stima sarebbero stati pretermessi dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che, quando si contesta in cassazione la motivazione di un avviso di accertamento catastale, il ricorso deve riportare i passi rilevanti dell'atto amministrativo per consentire il controllo di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato assorbito per effetto dell'inammissibilità delle censure precedenti e della conseguente conferma della nullità dell'avviso per difetto di motivazione. In dispositivo, il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; è stata esclusa inoltre la debenza dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il ricorso per cassazione che contesti la motivazione di un avviso di accertamento deve riportare testualmente o comunque in modo completo i passaggi dell'atto e dei documenti rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    La doglianza è inammissibile se non consente alla Corte di verificare, sulla sola base del ricorso, quale fatto decisivo sarebbe stato omesso e in che misura esso sia stato discusso tra le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    La censura normativa non è scrutinabile se si fonda su un ricorso non autosufficiente e non consente di verificare il contenuto dell'atto impositivo impugnato.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per la declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato in tema di motivazione degli atti tributari; la sua applicazione concreta non viene esaminata per carenza di autosufficienza.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato come regola generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo; non è oggetto di esame nel merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno del diritto di difesa del contribuente, ma senza decisione nel merito della censura.

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    Richiamato sul tema della disciplina dei cosiddetti "imbullonati"; il motivo è rimasto assorbito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti di una amministrazione dello Stato, richiamando il meccanismo della prenotazione a debito.

  • r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10

    Richiamato per affermare che la stima diretta dell'unità immobiliare è un giudizio tecnico sul valore economico del bene classato.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30

    Richiamati per ribadire che, nella stima catastale diretta, la motivazione rileva soprattutto come indice dell'attendibilità concreta del giudizio tecnico.

Massime di principio

  • Quando si impugna in cassazione un avviso di accertamento catastale per difetto di motivazione o per erronea valutazione della stima, il ricorso deve essere autosufficiente: occorre trascrivere o riassumere in modo completo i passaggi essenziali dell'atto e dei documenti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo diretto sulla doglianza.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico-giuridico pretermesso e non indica in concreto quali dati oggettivi di stima siano stati ignorati dal giudice di merito.
  • Nelle controversie sul classamento catastale basato su stima diretta, la motivazione assume rilievo soprattutto come indice della concreta attendibilità del giudizio tecnico; tuttavia, in sede di legittimità, il controllo resta precluso se il ricorso non mette la Corte in condizione di verificare il contenuto dell'atto impugnato.
  • Se i motivi principali del ricorso sono dichiarati inammissibili e la decisione impugnata viene comunque confermata sul difetto di motivazione dell'avviso, i motivi ulteriori possono risultare assorbiti.
  • L'amministrazione dello Stato, quando ricorre per cassazione, non è tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato per il meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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