Cassazione Civile, Ordinanza n. 32747/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale su una società in accomandita semplice e sui suoi soci per l’anno d’imposta 2015, con emissione di avvisi di accertamento per IVA e IRAP nei confronti della società e per IRPEF nei confronti dei soci. In primo grado i ricorsi erano stati rigettati; in appello la CTR ha invece accolto le impugnazioni dei contribuenti, ritenendo insussistenti i presupposti dell’accertamento analitico-induttivo e qualificando la pretesa come se fosse un accertamento induttivo puro. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 40 d.P.R. 600/1973, 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR caducato l’accertamento ritenendo inesistenti i presupposti della metodologia utilizzata; 4) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la contribuente non avesse fornito prova contraria idonea a superare gli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento. L’Amministrazione aveva fondato la pretesa su più elementi indiziari: bassa redditività, incongruenze rispetto agli studi di settore, difformità tra contabilità e documentazione fiscale, vendita di vino asportato non emersa nello studio di settore, incongruenze su menù a prezzo fisso, anomalie su rimanenze e fatture, assenza di alcune fatture di acquisto, genericità di scontrini e fatture, e riscontri dei pagamenti POS non coerenti con i corrispettivi.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso dell’Amministrazione, applicando la sospensione di undici mesi dei termini prevista per le controversie definibili dalla L. n. 197/2022, come modificata dal d.l. n. 34/2023. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque esposto, sia pure succintamente, una motivazione sufficiente a superare il minimo costituzionale. Ha invece accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, rilevando che la CTR aveva errato nel qualificare l’accertamento come induttivo puro, mentre dagli atti emergeva un accertamento analitico-induttivo fondato su plurimi elementi dotati di gravità, precisione e concordanza. La Corte ha affermato che tali indizi erano idonei a sorreggere la pretesa tributaria e a spostare sul contribuente l’onere di fornire prova contraria. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
L. n. 197/2022, art. 1, comma 199
sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione
La sospensione dei termini opera in modo automatico e obbligatorio per le controversie definibili, indipendentemente dalla presentazione concreta dell’istanza di definizione.
Ha modificato il regime di sospensione dei termini per le controversie definibili.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur non totalmente inattendibile, risulti integrare incompletezze, inesattezze o infedeltà, e l’Ufficio utilizzi presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l’accertamento induttivo puro, che prescinde integralmente dalle risultanze contabili e consente presunzioni prive dei requisiti dell’art. 2729 c.c.
Richiamato con riferimento al regime accertativo applicato ai fini delle imposte dirette.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per l’accertamento IVA nei confronti del contribuente.
La prova presuntiva idonea a fondare la pretesa tributaria sposta sul contribuente l’onere della prova contraria.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gli indizi presentano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, da valutarsi complessivamente e non in modo atomistico.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa motivazione apparente.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro del contenuto minimo della motivazione della sentenza.
art. 111, comma 7, Cost.
La motivazione è sufficiente se raggiunge il minimo costituzionale e consente il controllo del ragionamento decisorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, inclusa la sussunzione errata di fatti sotto la fattispecie normativa dell’accertamento analitico-induttivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Massime di principio
- L’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità non sia totalmente inattendibile ma presenti elementi di incompletezza o infedeltà, e l’Ufficio disponga di presunzioni semplici dotate di gravità, precisione e concordanza.
- La distinzione tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro è decisiva: il secondo prescinde dalle scritture contabili e richiede un diverso presupposto applicativo; qualificare erroneamente il metodo accertativo integra errore di diritto.
- I plurimi indizi fiscali devono essere valutati nel loro insieme e non singolarmente in modo atomistico; anche un singolo indizio significativo, se sorretto da adeguata forza inferenziale, può concorrere alla prova presuntiva.
- La prova presuntiva conforme all’art. 2729 c.c. è sufficiente nel processo tributario a fondare la pretesa dell’Amministrazione e determina l’onere del contribuente di fornire prova contraria.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione concisa ma intellegibile supera il minimo costituzionale.
- La sospensione dei termini processuali prevista per le controversie definibili opera automaticamente per il solo fatto che la lite sia astrattamente definibile, senza necessità di una domanda di definizione già proposta.
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