Cassazione Civile, Ordinanza n. 13462/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito della mancata risposta a un questionario notificato al contribuente: l'Ufficio aveva qualificato come plusvalenza l'intero corrispettivo della vendita di un terreno edificabile, rideterminando una maggiore IRPEF e irrogando sanzioni. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, mentre la CTR, decidendo su appelli reciproci, aveva rideterminato la plusvalenza imponibile tenendo conto del corrispettivo di vendita e del costo di acquisto rivalutato, comprensivo dell'INVIM pagata, demandando all'Ufficio il calcolo finale di imposta, sanzioni e interessi. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse considerato una dichiarazione INVIM depositata in appello, dalla quale si sarebbero potute ricavare spese idonee a escludere la plusvalenza; 2) violazione dell'art. 82, comma 2, TUIR e dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, assumendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato come prezzo di acquisto quello indicato nell'atto originario del 1964, riferito però a una superficie più ampia rispetto a quella ceduta; 3) omesso esame del certificato di destinazione urbanistica e violazione degli artt. 10, comma 3, L. 212/2000 e 8 d.lgs. 546/1992, sostenendo che vi fosse obiettiva incertezza sulla edificabilità del suolo e quindi insussistenza delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il ricorrente non aveva indicato in modo autosufficiente la data di deposito del documento invocato in appello, impedendo alla Corte di verificare la tempestività della produzione; ha inoltre ribadito che nel processo tributario i nuovi documenti sono producibili in appello, ma entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, con conseguente decadenza in caso di deposito tardivo. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie circa la sussistenza dell'obiettiva incertezza normativa; la Corte ha osservato che il concetto di edificabilità del terreno, ai fini della plusvalenza, si collega alla sua suscettibilità di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti, e che le eventuali previsioni di piano particolareggiato o di lottizzazione non escludevano tale natura. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'accertamento effettuato dall'Ufficio in seguito alla mancata risposta al questionario
art. 17, comma 1, lett. g-bis, d.P.R. 917/1986
richiamato per la tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita del terreno
individuato come criterio per determinare la plusvalenza, calcolandola sulla differenza tra corrispettivo di vendita e costo di acquisto rivalutato
consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, purché attinenti ai motivi già dedotti in primo grado
richiamato come limite alle domande ed eccezioni nuove nel giudizio tributario
stabilisce il termine perentorio di deposito dei documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza
richiamato per le formalità di deposito nel processo tributario
evocato per affermare l'inderogabilità dei termini perentori, non sanabili per acquiescenza delle parti
richiamato per il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto non configurabile nei motivi dedotti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a una rivalutazione del merito
richiamato dal ricorrente per invocare l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa ai fini dell'esclusione delle sanzioni
richiamato per l'esimente delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza della normativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita, ma solo entro il termine perentorio di deposito previsto per l'udienza; il giudice non può utilizzare documenti tardivamente prodotti e la parte che deduce l'omesso esame deve indicarne in modo autosufficiente la tempestiva produzione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa presuppone una reale equivocità del dato normativo rilevabile secondo un parametro oggettivo; non è sufficiente prospettare una personale lettura alternativa della disciplina o una diversa ricostruzione dei fatti.
- In tema di plusvalenza su terreni edificabili, la natura edificatoria rilevante ai fini impositivi discende dalla suscettibilità del bene a utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
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