Sentenza del 12/02/2016 n. 2800 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE - Mandato non oneroso a vendere veicoli usati - Conferimento a società commerciale come corrispettivo dello sconto concesso sull'acquisto di autoveicoli nuovi - Ricavato della vendita - Gestione sociale - Inerenza - Posta attiva al fine del prelievo delle imposte sui redditi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva annullato alcune riprese fiscali relative all'anno 1999, riguardanti IRPEF, IRAP e IVA. Le contestazioni concernevano: la deducibilità di costi per ricambi auto; presunti ricavi non documentati derivanti da sottofatturazione, desunti dal confronto tra fatture e pratiche di finanziamento; e ricavi non dichiarati relativi alla vendita di autovetture usate affidate alla contribuente mediante procure a vendere, in connessione con sconti sull'acquisto di autoveicoli nuovi. La contribuente ha resistito proponendo anche ricorso incidentale su vizi dell'avviso di accertamento, della delega alla firma, della motivazione e della notificazione del processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi dell'Agenzia, ritenendo deducibili i costi per ricambi in quanto inerenti all'attività d'impresa e ritenendo non sufficientemente provata la sottofatturazione basata sulle pratiche di finanziamento, le quali potevano includere interessi o altri oneri. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo: i ricavi ottenuti dalla vendita di veicoli usati affidati alla contribuente con procura a vendere, quando il mandato costituisce il corrispettivo dello sconto concesso sull'acquisto di veicoli nuovi e non vi è obbligo di rendiconto o restituzione del ricavato, sono considerati inerenti alla gestione d'impresa e imponibili. Inoltre, le quotazioni di riviste specializzate possono costituire presunzioni semplici del valore dei veicoli, salvo prova contraria. Il ricorso incidentale della contribuente è stato integralmente rigettato. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 3, TUIR
L'inerenza all'attività di impresa delle singole spese e dei costi affrontati costituisce elemento indispensabile per ottenerne la deduzione.
Il costo è deducibile quando presenta una relazione funzionale con l'attività d'impresa, anche se non è collegato direttamente a uno specifico ricavo. Nel caso concreto, l'acquisto di ricambi per autoveicoli è stato ritenuto inerente all'attività di commercio e intermediazione di auto usate.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare i maggiori ricavi contestati; il contribuente deve invece fornire prova contraria quando l'accertamento si fonda su presunzioni sufficientemente gravi, precise e concordanti.
Codice civile, artt. 2727 e seguenti
Le presunzioni semplici sono lasciate alla prudenza del giudice.
Le quotazioni di riviste specializzate possono costituire un elemento presuntivo del valore di mercato di un veicolo usato. Tale presunzione può essere superata dimostrando condizioni specifiche del bene tali da giustificare un prezzo diverso.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6
I proventi derivanti dall'attività economica devono essere imputati alla categoria reddituale pertinente. Nel caso esaminato, il ricavato delle vendite effettuate nell'ambito del mandato collegato allo sconto commerciale è stato ricondotto al reddito d'impresa.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'avviso di accertamento può essere sottoscritto da un funzionario delegato, purché la delega sia anteriore all'atto e provenga dal soggetto competente. La Corte ha ritenuto valida la delega esistente nel caso concreto.
Gli atti amministrativi devono essere motivati. Il motivo della contribuente è stato dichiarato inammissibile per genericità del quesito, senza una nuova valutazione sostanziale della motivazione dell'avviso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52
La norma disciplina i poteri di controllo e verifica in materia IVA. La censura della contribuente è stata dichiarata inammissibile per l'inidoneità del quesito di diritto.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda. La Corte ha escluso che la CTR fosse incorsa in ultrapetizione, poiché la valutazione sulla prova della sottofatturazione rientrava nelle contestazioni devolute in appello.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
I quesiti di diritto posti nei ricorsi per cassazione devono essere specifici e pertinenti. Quesiti generici, formulati come una mera richiesta di accertare la violazione di legge, determinano l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Quando un'impresa riceve veicoli usati in occasione della vendita di veicoli nuovi e il mandato a venderli rappresenta il corrispettivo di uno sconto, il ricavato delle vendite può essere considerato un provento proprio dell'impresa e tassato come reddito d'impresa, soprattutto se manca un obbligo di rendiconto o di restituzione al cliente.
- L'inerenza di un costo non richiede necessariamente il collegamento con uno specifico ricavo: è sufficiente che il costo sia correlato a un'attività d'impresa astrattamente idonea a produrre utili.
- Il confronto tra il prezzo fatturato e l'importo di un finanziamento non dimostra automaticamente l'esistenza di ricavi occultati, perché il finanziamento può comprendere interessi, commissioni o altri oneri diversi dal prezzo effettivo del bene.
- Le quotazioni di pubblicazioni specializzate possono fondare presunzioni sul valore di mercato di beni usati, ma il contribuente può superarle dimostrando le condizioni concrete del bene, come chilometraggio, difetti, stato di conservazione o particolari condizioni di vendita.
- In presenza di una presunzione tributaria adeguatamente motivata, è importante produrre documentazione analitica e coerente idonea a spiegare le differenze tra valori presunti e valori dichiarati.
- Una delega alla sottoscrizione degli avvisi è normalmente sufficiente se è anteriore all'atto, proviene dall'organo competente e individua il delegato, anche senza particolari limiti, salvo contestazioni specifiche e documentate.
- Nel giudizio di cassazione non sono sufficienti censure generiche: i quesiti di diritto e i motivi devono indicare con precisione quale regola sia stata violata e perché la decisione impugnata se ne sia discostata.
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