Sentenza del 12/02/2016 n. 800 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Mancata valutazione delle osservazioni del contribuente - Vizio di motivazione - Nullità dell'atto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. L'avviso di accertamento è stato dichiarato illegittimo, con conseguente nullità dell'atto, perché emesso senza una valutazione effettiva e adeguatamente motivata delle osservazioni formulate dalla società contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l'avviso di accertamento sostenendo che l'Amministrazione finanziaria non avesse esaminato né valutato le osservazioni presentate nella memoria difensiva. Tale omissione integra un vizio di motivazione, poiché l'atto impositivo non dà conto delle ragioni per cui le deduzioni del contribuente siano state respinte o ritenute irrilevanti.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta osservazioni o memorie nel procedimento di accertamento, l'Amministrazione deve esaminarle concretamente e motivare adeguatamente l'eventuale mancato accoglimento.
- Non è sufficiente che l'avviso di accertamento sia formalmente motivato: la motivazione deve confrontarsi, almeno nei profili rilevanti, con le deduzioni difensive del contribuente.
- L'omessa valutazione delle osservazioni può determinare un vizio di motivazione e l'illegittimità o nullità dell'atto impositivo, soprattutto quando le osservazioni avrebbero potuto incidere sulla ricostruzione dei fatti o sulla pretesa tributaria.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare prova della presentazione tempestiva delle memorie e verificare se l'avviso risponda in modo specifico agli argomenti dedotti.
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