Sentenza del 12/02/2016 n. 742 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Atto giudiziario - Enunciazione - Imposta proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato escluso che il generico richiamo al contratto preliminare contenuto nel decreto ingiuntivo integrasse l'enunciazione richiesta dall'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634. Di conseguenza, non era dovuta l'imposta proporzionale sul preliminare in relazione al decreto ingiuntivo, anche perché la compravendita definitiva aveva già scontato integralmente l'imposizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sul contratto preliminare di vendita, sostenendo che il decreto ingiuntivo non contenesse una vera e propria enunciazione del preliminare ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634. Il decreto, redatto in forma modulistica e contenente soltanto un generico riferimento al preliminare, non fondava la condanna al pagamento della somma sul contenuto o sull'efficacia del contratto preliminare. Inoltre, l'obbligazione tributaria era già stata integralmente assolta mediante l'imposizione sulla compravendita definitiva.
Norme richiamate
Art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634
La norma è stata interpretata nel senso che la mera menzione generica di un precedente atto o contratto in un provvedimento giudiziario non costituisce enunciazione rilevante ai fini dell'imposta di registro. Occorre che il contenuto dell'atto enunciato sia effettivamente richiamato e assuma rilevanza giuridica o decisionale nel provvedimento. Non è quindi sufficiente un riferimento incidentale, soprattutto quando l'atto non sia indispensabile per la decisione e l'imposizione sia già stata assolta sull'atto definitivo.
Massime di principio
- Un provvedimento giudiziario non determina automaticamente l'imposizione proporzionale su ogni contratto semplicemente menzionato al suo interno.
- Per configurare l'enunciazione fiscalmente rilevante occorre un richiamo sostanziale al contenuto dell'atto, tale da renderlo rilevante ai fini della decisione o della regolazione dei rapporti tra le parti.
- La mera citazione incidentale o generica di un contratto preliminare, specialmente in un provvedimento standardizzato, non è normalmente sufficiente a integrare il presupposto impositivo.
- Quando l'operazione è stata successivamente perfezionata con un atto definitivo, sul quale l'imposta è stata integralmente assolta, non dovrebbe essere applicata una nuova imposizione proporzionale sul preliminare per il solo fatto che esso sia stato menzionato in un atto giudiziario.
- La rilevanza dell'enunciazione va valutata concretamente, verificando il ruolo effettivo del contratto richiamato nella motivazione e nel dispositivo del provvedimento.
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