Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/02/2016 n. 380 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Termini - sospensione feriale - applicazione all'art. 12, l. n. 212/00 - non è possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui, dopo la notifica del processo verbale di constatazione, devono trascorrere almeno sessanta giorni prima che l’Amministrazione notifichi il successivo atto di accertamento, salvo particolari ragioni di urgenza. Il ricorrente sosteneva che nel computo di tale termine dovesse applicarsi la sospensione feriale dei termini processuali.

La decisione

La sospensione feriale non si applica al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000. Tale termine è posto a garanzia del contraddittorio e del diritto del contribuente a presentare osservazioni, ma non è un termine processuale soggetto alla disciplina della sospensione feriale. L’atto di accertamento può quindi essere notificato decorsi sessanta giorni dalla notifica del processo verbale, senza aggiungere il periodo di sospensione feriale.

Norme richiamate

  • Art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L’Amministrazione finanziaria, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non può emanare l’atto impositivo prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni.

    Il termine di sessanta giorni tutela il contraddittorio endoprocedimentale del contribuente, ma ha natura amministrativa e non processuale; pertanto non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.

  • Disciplina della sospensione feriale dei termini processuali

    La sospensione feriale opera per i termini relativi agli atti e alle attività processuali, non per i termini amministrativi o procedimentali, salvo una specifica previsione normativa.

Massime di principio

  • La sospensione feriale si applica principalmente ai termini processuali, non automaticamente a ogni termine previsto dalla legge.
  • Per stabilire se un termine è sospeso durante il periodo feriale occorre verificarne la natura: se riguarda lo svolgimento del processo, può essere sospeso; se riguarda un procedimento amministrativo o una garanzia partecipativa, di regola continua a decorrere.
  • Il termine di sessanta giorni tra processo verbale di constatazione e accertamento deve essere calcolato senza aggiungere la sospensione feriale.
  • La violazione del termine dilatorio può assumere rilievo solo se l’atto è stato emesso prima della sua scadenza, salvo la presenza di specifiche e motivate ragioni di urgenza previste dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.