Sentenza del 12/02/2016 n. 794 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - ATTIVI DETENUTI ALL'ESTERO - Scudo fiscale - Limiti di operatività - Accertamenti bancari - Autorizzazione - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l'avviso di accertamento relativo ad attività finanziarie detenute all'estero e oggetto di dichiarazione di rimpatrio nell'ambito dello scudo fiscale. La questione riguardava sia i limiti di operatività dei benefici dello scudo, applicabili esclusivamente agli attivi indicati nella dichiarazione di rimpatrio, sia la validità degli accertamenti bancari eseguiti su tali attività in assenza della preventiva autorizzazione della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La contestazione è stata accolta nei limiti indicati dal principio affermato: i benefici dello scudo fiscale operano soltanto per gli attivi effettivamente indicati nella dichiarazione di rimpatrio; inoltre, gli accertamenti bancari eseguiti su tali attività senza la necessaria autorizzazione della Direzione Regionale sono nulli e inutilizzabili. Di conseguenza, l'avviso di accertamento non può fondarsi validamente su tali elementi privi di autorizzazione.
Norme richiamate
Disposizioni in materia di scudo fiscale
I benefici dello scudo fiscale non si estendono genericamente a tutte le attività estere del contribuente, ma operano esclusivamente entro il limite degli attivi indicati nella dichiarazione di rimpatrio.
Norme sugli accertamenti bancari
L'utilizzazione degli accertamenti bancari relativi agli attivi oggetto di rimpatrio richiede la preventiva autorizzazione della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate. In mancanza, gli accertamenti sono nulli e inutilizzabili.
Massime di principio
- Lo scudo fiscale produce effetti limitati e non può essere invocato per attività o importi non compresi nella dichiarazione di rimpatrio.
- Quando la legge subordina l'esecuzione di verifiche bancarie a un'autorizzazione preventiva, tale autorizzazione costituisce una garanzia sostanziale e non una mera formalità.
- Gli elementi acquisiti tramite accertamenti bancari privi della necessaria autorizzazione non possono essere utilizzati per motivare validamente un avviso di accertamento.
- In casi analoghi è necessario verificare sia la corrispondenza tra gli attivi accertati e quelli dichiarati per lo scudo fiscale, sia l'esistenza, la competenza e la tempestività dell'autorizzazione amministrativa.
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