Sentenza del 12/02/2016 n. 801 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Atti impugnabili - Comunicazione di presa in carico - Mera comunicazione - Atto non impositivo - Non pregiudizievole - Non impugnabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione di presa in carico è stata qualificata come mera comunicazione e non come atto impositivo. Non essendo idonea a diventare definitiva né a produrre un autonomo pregiudizio per il contribuente, essa non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. L'impugnazione è quindi risultata inammissibile o comunque non accoglibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la comunicazione di presa in carico, ritenendola autonomamente impugnabile. La questione riguardava la possibilità di impugnare tale comunicazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, nonostante essa si riferisse a un avviso di accertamento esecutivo già conosciuto dal contribuente.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. La comunicazione di presa in carico non vi rientra quando costituisce una mera comunicazione priva di contenuto impositivo e non autonomamente lesiva.
Massime di principio
- Un atto tributario è autonomamente impugnabile solo se ha contenuto impositivo o è concretamente idoneo a produrre un pregiudizio attuale e definitivo per il contribuente.
- Le comunicazioni meramente informative o procedurali, che si limitano a riferire l'avvenuta presa in carico di una pretesa già formalizzata, di regola non sono autonomamente impugnabili.
- La contestazione deve essere rivolta contro l'atto impositivo presupposto, come l'avviso di accertamento, oppure contro un successivo atto della riscossione che produca un autonomo effetto lesivo.
- La conoscenza precedente dell'avviso di accertamento esecutivo rafforza l'assenza di autonoma lesività della comunicazione di presa in carico.
- La qualificazione dell'atto dipende dal suo contenuto effettivo: se una comunicazione contenesse una nuova pretesa, modificasse l'importo dovuto o producesse effetti autonomi, potrebbe essere valutata diversamente.
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