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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26255/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il saldo debitore di un conto corrente acceso da una impresa individuale. L'opposizione al decreto era stata respinta in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: 1) la mancata dichiarazione di nullità della fideiussione prestata da uno di essi per asserita violazione della normativa antitrust; 2) la ritenuta insussistenza di usura, anatocismo e illegittima commissione di massimo scoperto, oltre al mancato riconoscimento di una motivazione apparente della sentenza e dell'omessa ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile; 3) la violazione delle norme processuali e sostanziali in punto di prova e di omesso esame di fatti decisivi. La parte ricorrente ha anche sollevato, in memoria, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c. per asserita compressione del diritto di difesa e del giudice naturale collegiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c. e ha condiviso la proposta di definizione accelerata. Nel merito processuale ha rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo, mescolando censure di violazione di legge e vizi motivazionali; che, per la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., operava la preclusione della doppia conforme; che mancava autosufficienza nella deduzione di usura e anatocismo; che la doglianza sulla fideiussione antitrust difettava di allegazioni fattuali decisive, in particolare sulla data del contratto e sul contenuto delle clausole; e che la mancata ammissione della CTU non integrava omessa pronuncia, trattandosi di valutazione istruttoria non sindacabile nei termini prospettati. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese, una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    È uno strumento acceleratorio per la definizione dei ricorsi in sede di legittimità; la proposta del consigliere non è decisoria e la decisione resta del collegio. La mancata adesione alla proposta, se poi confermata la decisione, può integrare presupposto per la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Consente la trattazione e decisione in camera di consiglio con memorie illustrative, senza lesione del contraddittorio e senza pregiudicare la collegialità della decisione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis legittima la condanna per abuso del processo e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    È inammissibile la commistione tra censure di violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale nello stesso motivo quando non sia possibile distinguerle con chiarezza. Il n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., salvo indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente e consentire di comprendere specificamente i fatti e i documenti richiamati; la mera allegazione generica di usura o anatocismo non è sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo rispetto a domande, eccezioni o conclusioni che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto; non riguarda il mancato accoglimento di istanze istruttorie.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per la nullità della fideiussione, ma il relativo rilievo officioso è possibile solo sui fatti già allegati tempestivamente.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità può essere rilevata d'ufficio anche in appello e in cassazione, ma solo in presenza di fatti costitutivi già dedotti in causa.

  • art. 1939 c.c.

    Richiamato in relazione alla validità della garanzia fideiussoria.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato nel quadro delle deduzioni sulla fideiussione bancaria.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato nel quadro delle deduzioni sulla fideiussione bancaria.

  • L. n. 287 del 1990, artt. 2, 14, 20

    Richiamati per sostenere la nullità antitrust della fideiussione riproduttiva dello schema ABI ritenuto anticoncorrenziale.

  • art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons.

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di fondare la nullità della fideiussione.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato insieme alla disciplina antiusura per contestare i tassi applicati al conto corrente.

  • L. n. 108 del 1996, art. 2

    Richiamato per la disciplina dei tassi soglia e dell'usura bancaria.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nel contesto degli interessi dovuti e della loro misura.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato con riferimento agli interessi sulle somme dovute.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato in relazione alla nullità della clausola sugli interessi usurari nei rapporti di finanziamento.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato per la censura sull'anatocismo.

  • art. 120 TUB

    Richiamato per la disciplina della capitalizzazione e della produzione di interessi nei rapporti bancari.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate per la consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di CTU.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina dell'espletamento della consulenza tecnica.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione al libero convincimento del giudice nella valutazione della prova.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato con riferimento ai limiti delle domande e delle eccezioni in appello.

  • art. 356 c.p.c.

    Richiamato in tema di attività istruttoria in appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per contestare la legittimità costituzionale del procedimento accelerato e per il requisito della motivazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione di motivi promiscuamente costruiti, che cumulino senza distinzione vizi di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti, se la Corte è costretta a separare d'ufficio le censure.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. concerne solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non può essere utilizzato per contestare argomentazioni, valutazioni giuridiche o la sufficienza della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame dei fatti è inammissibile se il ricorrente non indica e non confronta specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La denuncia di nullità contrattuale rilevabile d'ufficio presuppone che i fatti costitutivi del vizio siano stati tempestivamente allegati; il giudice può valutare d'ufficio solo la nullità in iure sui fatti già emersi nel contraddittorio, non introdurre nuovi accertamenti fattuali.
  • L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non si pronunci su domande, eccezioni o conclusioni; non ricorre per il mancato accoglimento di istanze istruttorie, come la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
  • La contestazione di usura o anatocismo nel rapporto bancario deve essere specifica e autosufficiente, con indicazione concreta dei periodi, dei tassi, delle modalità di calcolo e dei documenti rilevanti; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Nel procedimento accelerato in cassazione, la proposta del consigliere non decide la controversia, ma costituisce una valutazione preliminare; la decisione resta collegiale e il meccanismo non lede di per sé il diritto di difesa né il contraddittorio.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può operare la condanna aggravata per abuso del processo e l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteFideiussioneImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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