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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26245/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento ex legge Pinto promosso per ottenere l'equo indennizzo per la durata irragionevole di un giudizio civile iniziato nel 2004 e definito in sede di legittimità con ordinanza della Corte di cassazione. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione contro il decreto monocratico che aveva riconosciuto solo parzialmente l'indennizzo, escludendo la fase di legittimità perché il ricorrente avrebbe proseguito il giudizio pur nella consapevolezza della manifesta inammissibilità della sua impugnazione, e liquidando le spese secondo la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2-bis l. n. 89/2001 per avere liquidato un importo inferiore al minimo spettante e senza adeguata motivazione; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per avere escluso l'indennizzo per l'ultima fase del giudizio presupposto sulla base della sola declaratoria di inammissibilità, senza motivazione sufficiente; 3) violazione degli artt. 1, 2, 4 e 5 del d.m. n. 55/2014 per l'applicazione della tabella 8 nella liquidazione delle spese. Il Ministero ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, denunciando la tardività della domanda di equa riparazione per violazione del termine semestrale di cui all'art. 4 l. n. 89/2001; il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale per omessa notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibili il controricorso e il ricorso incidentale perché, nel regime processuale applicabile dopo il d.lgs. n. 149/2022, il ricorso incidentale va proposto con l'atto contenente il controricorso e deve essere depositato, non notificato. Nel merito ha respinto il ricorso incidentale del Ministero, affermando che il dies a quo del termine semestrale dell'art. 4 l. n. 89/2001 coincide con la decisione che conclude il procedimento presupposto, e dunque, nel caso concreto, con l'ordinanza della Corte di cassazione che ha definito il giudizio, ancorché dichiarando tardiva l'impugnazione. Ha respinto anche il ricorso principale, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'indennizzo per la fase di legittimità poiché la prosecuzione del giudizio era avvenuta nella consapevolezza della manifesta inammissibilità dell'impugnazione, e che la scelta del parametro minimo e la liquidazione delle spese secondo la tabella 8 erano conformi ai criteri legali e alla giurisprudenza di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione ex legge Pinto, la decadenza semestrale decorre dalla decisione che conclude il procedimento presupposto, anche se tale decisione dichiara inammissibile o tardiva l'impugnazione, poiché è quella la pronuncia che ne segna la definizione.
  • L'indennizzo per irragionevole durata non spetta per la fase processuale coltivata nella consapevolezza della manifesta infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, quando tale consapevolezza sia immediatamente ricavabile dagli atti e dalle eccezioni della controparte.
  • La scelta del parametro annuo di liquidazione ex art. 2-bis l. n. 89/2001 è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può utilizzare i criteri legali più significativi nel caso concreto; il sindacato di legittimità è limitato ai vizi motivazionali nei ristretti limiti consentiti.
  • Nel giudizio di equa riparazione, la liquidazione delle spese della fase davanti al consigliere designato può essere effettuata applicando la tabella 8 del d.m. n. 55/2014, poiché la forma del provvedimento conclusivo di tale fase è assimilabile a quella del procedimento monitorio.
  • Dopo la riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, il ricorso incidentale in cassazione va proposto con l'atto contenente il controricorso e non richiede autonoma notifica, essendo sufficiente il deposito nei termini previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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