Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26247/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso dinanzi al TAR Lazio, nel febbraio 2016, un giudizio amministrativo volto a ottenere il riconoscimento di benefici economici connessi al cosiddetto scatto anticipato dello stipendio per il sostentamento dei figli. Nel luglio 2022, quando il processo presupposto era ancora pendente, avevano poi proposto domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio. La Corte d’appello di Roma aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione perché nel processo presupposto non era stata presentata l’istanza di prelievo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno censurato tale interpretazione, sostenendo che la mancata presentazione dell’istanza non dovesse comportare l’inammissibilità della domanda e chiedendo, in subordine, la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 1-ter, comma 3, della l. n. 89/2001, nel testo risultante dalle modifiche del 2015, per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU, compresa la sentenza Olivieri c. Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura contro la decisione della Corte d’appello che aveva considerato necessaria, quale rimedio preventivo nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo, la presentazione dell’istanza di prelievo ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione. La Corte ha richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 107/2023, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 3, l. n. 89/2001, e ha valorizzato l’indirizzo secondo cui l’istanza di prelievo può rientrare nei modelli procedimentali alternativi/sub-procedimentali idonei a operare come rimedi preventivi ai sensi della legge Pinto. Non sono state poste spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. 89/2001

    È evocato dai ricorrenti come base della domanda di equa riparazione e della questione di legittimità costituzionale, in combinazione con l’art. 1-ter, comma 3, della stessa legge.

  • art. 1-ter, comma 3, l. 89/2001

    La Corte lo considera, nel testo modificato dalla l. n. 208/2015, come norma che individua l’istanza di prelievo quale rimedio preventivo nei giudizi amministrativi ai fini della disciplina dell’equa riparazione.

  • art. 71, comma 2, c.p.a.

    L’istanza di prelievo ivi prevista è trattata come rimedio preventivo idoneo, in via di principio, a soddisfare il requisito richiesto dalla legge Pinto.

  • art. 71-bis c.p.a.

    È richiamato per descrivere il modello procedimentale alternativo che consente la definizione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, rilevante nella ricostruzione della funzione acceleratoria dell’istanza di prelievo.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    È invocato per il parametro del possibile contrasto della disciplina nazionale con gli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale in tema di ragionevole durata del processo e tutela effettiva.

  • art. 13 CEDU

    È invocato quale parametro convenzionale in relazione all’effettività del rimedio contro la durata irragionevole del processo.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi, la presentazione dell’istanza di prelievo può costituire un rimedio preventivo richiesto dalla disciplina dell’equa riparazione, con effetti sulla proponibilità della domanda Pinto.
  • La nozione di rimedi preventivi prevista dalla legge n. 89/2001 va letta in modo da ricomprendere anche modelli procedimentali sub-procedimentali che siano idonei ad accelerare la definizione del giudizio presupposto.
  • Quando la Corte costituzionale abbia già escluso l’illegittimità della norma che collega l’istanza di prelievo al sistema della riparazione per irragionevole durata, la censura di costituzionalità proposta in sede di legittimità non può essere accolta sulla base dei medesimi argomenti già scrutinati.
  • La mancata presentazione dell’istanza di prelievo, nel quadro normativo considerato, può legittimare il rigetto o l’inammissibilità della domanda di equa riparazione, se la disciplina applicabile la prevede come rimedio preventivo necessario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.