Cassazione Civile, Ordinanza n. 26246/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto nel 2022 l'equa riparazione per la irragionevole durata di un processo amministrativo iniziato nel 2015 e ancora pendente. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda per mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel processo presupposto, ritenendola rimedio preventivo necessario alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016. In cassazione si deduce con un unico motivo che tale interpretazione sarebbe errata e costituzionalmente e convenzionalmente illegittima: si chiede una lettura conforme agli artt. 6 e 13 CEDU e, in subordine, la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 1-ter, comma 3, l. n. 89/2001, come modificati dalla l. n. 208/2015, nella parte in cui considerano l'istanza di prelievo rimedio preventivo idoneo a condizionare l'ammissibilità della domanda di equa riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando il proprio precedente e ritenendo infondata la censura. Ha osservato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 107/2023, ha già escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina che qualifica l'istanza di prelievo come rimedio preventivo nei giudizi amministrativi, in continuità con l'orientamento che valorizza i modelli procedimentali alternativi e i modelli sub-procedimentali idonei ad accelerare il processo. Di conseguenza, la mancata presentazione dell'istanza di prelievo continua a incidere sull'ammissibilità della domanda di equa riparazione. Quanto alle spese, non vi è stata pronuncia in favore del Ministero perché il controricorso depositato non conteneva un effettivo contraddire in senso tecnico ai sensi dell'art. 370 c.p.c.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. 89/2001
Norma richiamata come base della domanda di equa riparazione e del collegamento con i rimedi preventivi previsti per i processi amministrativi.
art. 1-ter, comma 3, l. 89/2001
Nella versione modificata dalla l. 208/2015, prevede che nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo l'istanza di prelievo costituisca rimedio preventivo da proporre almeno sei mesi prima del superamento dei termini rilevanti.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto le modifiche alla disciplina dell'equa riparazione che collegano il rimedio preventivo all'istanza di prelievo.
art. 71, comma 2, c.p.a.
L'istanza di prelievo è indicata come rimedio preventivo nel processo amministrativo.
art. 71-bis c.p.a.
Richiamato come modello procedimentale alternativo acceleratorio, in quanto consente la decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza semplificata.
art. 117, comma 1, Cost.
Parametro di legittimità costituzionale evocato in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU.
art. 6 CEDU
Invocato per sostenere che il rimedio dell'istanza di prelievo non sarebbe effettivamente idoneo ad accelerare il processo.
art. 13 CEDU
Invocato quale parametro convenzionale in relazione all'effettività del rimedio preventivo.
art. 370 c.p.c.
Richiamato per affermare che il controricorso deve contenere un effettivo contraddire, cioè una risposta argomentata alle ragioni del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la mancata presentazione dell'istanza di prelievo può integrare causa di inammissibilità della domanda quando la disciplina vigente la qualifichi come rimedio preventivo.
- La nozione di rimedi preventivi può comprendere anche modelli procedimentali o sub-procedimentali che, secondo la valutazione del legislatore e della giurisprudenza costituzionale, siano idonei ad accelerare la definizione del processo presupposto.
- La declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla disciplina dei rimedi preventivi del processo amministrativo consolida l'interpretazione che attribuisce efficacia condizionante all'istanza di prelievo ai fini dell'equa riparazione.
- Ai fini dell'art. 370 c.p.c., il controricorso deve contenere un vero contraddire, ossia una risposta argomentata e non meramente assertiva alle censure del ricorso.
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