Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26231/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (risparmiatore)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di un buono postale fruttifero emesso in serie 'S', cointestato con clausola di 'pari facoltà di rimborso', nel quale uno dei cointestatari era deceduto. Il cointestatario superstite ha chiesto la condanna dell’emittente al pagamento dell’intero importo portato dal titolo, oltre interessi, sostenendo di essere legittimato al rimborso. L’emittente ha resistito affermando che, a seguito del decesso di uno dei cointestatari, la clausola non sarebbe più efficace e che il pagamento avrebbe dovuto avvenire solo con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, compresi gli eredi del defunto. In ricorso per cassazione, la società ha dedotto: (1) violazione delle norme sui buoni postali fruttiferi e delle preleggi, assumendo che la disciplina del rimborso 'a vista' non derogherebbe alle regole sulla riscossione in caso di morte di un intestatario; (2) violazione delle medesime norme e dei canoni di correttezza e diligenza, sostenendo che il pagamento al superstite senza quietanza degli eredi esporrebbe a responsabilità verso i coeredi del defunto. La Corte ha però ritenuto infondati i motivi, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, nei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, la morte di uno dei contitolari non incide sul diritto del superstite di ottenere il rimborso dell’intera somma, non essendo applicabile in via analogica la disciplina dei libretti di risparmio postale che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull’interpretazione delle norme regolamentari dei buoni postali fruttiferi e sulla persistenza della clausola di 'pari facoltà di rimborso' dopo il decesso di uno dei cointestatari. Ha inoltre dichiarato chiaramente inammissibile la parte del secondo motivo fondata sugli artt. 1175 e 1176 c.c., perché estranea alla ratio della sentenza impugnata. Confermato quindi il diritto del cointestatario superstite a ottenere il rimborso integrale del buono. Nessuna statuizione sulle spese, essendo il resistente rimasto intimato. È stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 178 d.P.R. n. 156/1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erroneità dell’interpretazione della disciplina dei buoni postali fruttiferi, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 182 d.P.R. n. 156/1973

    richiamato dalla ricorrente nel confronto tra disciplina dei buoni e dei libretti, senza accoglimento della tesi

  • art. 203 d.P.R. n. 256/1989

    norma generale evocata per l’analogia tra libretti di risparmio e buoni postali, ma non idonea a sovvertire il regime speciale del rimborso dei buoni

  • art. 208 d.P.R. n. 256/1989

    disposizione sul rimborso a vista dei buoni postali fruttiferi, valorizzata per escludere l’applicazione analogica della disciplina dei libretti

  • art. 184 d.P.R. n. 256/1989

    richiamato dalla ricorrente quale disciplina ritenuta dalla Corte non prevalente sul regime speciale dei buoni

  • art. 187 d.P.R. n. 256/1989

    norma sui libretti di risparmio che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto; la Corte ne esclude l’applicazione ai buoni fruttiferi cointestati con pari facoltà di rimborso

  • art. 16 d.P.R. n. 256/1989

    richiamato nel ricorso, senza rilievo decisivo nella motivazione accolta

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    evocato dalla ricorrente a sostegno dell’interpretazione letterale e sistematica, ma la Corte segue l’orientamento consolidato opposto

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    evocato dalla ricorrente nel medesimo quadro interpretativo, senza esito favorevole

  • art. 1175 c.c.

    la censura è stata ritenuta chiaramente inammissibile perché non pertinente rispetto alla sentenza impugnata

  • art. 1176 c.c.

    la censura è stata ritenuta chiaramente inammissibile perché non pertinente rispetto alla sentenza impugnata

  • art. 2002 c.c.

    richiamato per qualificare i buoni postali come documenti di legittimazione e non titoli di credito

  • art. 1260 c.c.

    richiamato come principio generale di cedibilità dei crediti, derogato dalla disciplina speciale dell’intrasferibilità dei buoni postali

  • art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989

    sancisce l’intrasferibilità del credito incorporato nel buono postale, elemento valorizzato dalla Corte per negare l’applicazione analogica della disciplina dei libretti

  • art. 1295 c.c.

    richiamato per affermare che, in caso di solidarietà attiva, alla morte di uno dei concreditori l’obbligazione si divide tra gli eredi senza incidere sulla legittimazione del superstite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di 'pari facoltà di rimborso', il decesso di uno dei cointestatari non fa venir meno la legittimazione del superstite a chiedere il rimborso dell’intera somma portata dal titolo.
  • La disciplina dei libretti di risparmio postale che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto non è applicabile in via analogica ai buoni postali fruttiferi, perché questi sono rimborsabili 'a vista' e presentano un diverso regime di circolazione del credito.
  • La qualificazione del buono postale come documento di legittimazione e la sua intrasferibilità impediscono di estendere a esso regole pensate per strumenti con diversa struttura e circolazione.
  • In presenza di cointestazione con clausola di pari facoltà di rimborso, la tutela degli eredi del contitolare defunto opera nei rapporti interni, senza precludere il pagamento al cointestatario superstite da parte dell’emittente.
  • Le censure di legittimità devono colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi fondati su norme estranee o non pertinenti alla decisione possono essere dichiarati inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.