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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26243/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente Pinto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione, anche nella fase di ottemperanza. In primo grado era stato liquidato un indennizzo pari a euro 416, corrispondente alla somma già riconosciuta nel processo presupposto. In sede di opposizione, però, la domanda era stata respinta perché quella somma risultava già versata durante il giudizio di ottemperanza e il mancato pagamento degli interessi era ritenuto irrilevante, in quanto posta irrisoria ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001; veniva inoltre escluso rilievo alle spese del giudizio di ottemperanza. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con i primi due motivi, che il valore della controversia e la posta in gioco non potevano essere ridotti dal pagamento sopravvenuto e che il giudice avrebbe dovuto considerare anche le spese necessarie per instaurare l'ottemperanza e l'incertezza sull'esito, sostenendo altresì la possibilità di prova contraria alla presunzione di insussistenza del pregiudizio e, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale della norma. Con il terzo motivo ha censurato la liquidazione delle spese di lite in favore di ciascuno dei due Ministeri, sostenendo che, essendo assistiti dalla stessa difesa e avendo posizione processuale comune, spettasse un unico compenso, non due distinti importi.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, confermando l'impostazione secondo cui, nel giudizio di equa riparazione, la "posta in gioco" va valutata in relazione all'effettiva consistenza della pretesa residua e, quando si tratti di importi del tutto irrisori, opera la presunzione di insussistenza del pregiudizio ex art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001; ha inoltre ribadito che le spese di lite non entrano nel calcolo della posta in gioco. Ha invece accolto il terzo motivo, richiamando il principio per cui, in caso di difesa di più parti con la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato, spetta un compenso unico. La decisione impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla regolazione delle spese, e la Corte, decidendo nel merito su tale punto, ha liquidato le spese della fase di opposizione in complessivi euro 600, una sola volta in favore dei Ministeri considerati come un'unica parte processuale, oltre alle spese prenotate a debito; ha altresì dichiarato irripetibili le spese del giudizio di legittimità per il parziale rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 24 marzo 2001, n. 89

    presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte

    La norma va letta in continuità con la giurisprudenza sulla "posta in gioco": quando la pretesa è bagatellare o di valore davvero minimo, si presume che non vi sia un pregiudizio indennizzabile, salvo prova contraria; le spese di lite non rilevano nel computo della posta in gioco.

  • art. 2-bis, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89

    limite quantitativo dell'indennizzo

    Le spese di lite del giudizio presupposto non incidono sulla determinazione del limite quantitativo dell'indennizzo.

  • art. 34 CEDU

    abuso del ricorso individuale

    Il richiamo alla giurisprudenza CEDU serve a confermare che l'abuso è ravvisabile solo in presenza di pretese davvero irrisorie o non incidenti minimamente sugli interessi del ricorrente.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la determinazione del valore della causa.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la determinazione del valore della causa.

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione dei compensi.

  • art. 4, commi 1, 2, 4 e 5, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato in tema di parametri per la liquidazione delle spese processuali.

  • art. 8, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    In caso di difesa di più parti con la stessa posizione processuale e dallo stesso avvocato, va riconosciuto un compenso unico, perché il soccombente sopporta solo la più concentrata attività difensiva.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di condanna alle spese.

  • art. 92, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione/riduzione delle spese.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato solo ai fini della questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato solo ai fini della questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato solo ai fini della questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato solo ai fini della questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato solo ai fini della questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato solo ai fini della questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente.

  • art. 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato solo ai fini della questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, la nozione di "posta in gioco" può giustificare la presunzione di insussistenza del pregiudizio quando la pretesa sia irrisoria o bagatellare, anche considerando la situazione personale del richiedente.
  • La sopravvenuta soddisfazione parziale della pretesa può incidere sulla valutazione dell'effettiva consistenza residua della controversia, senza che il valore inizialmente domandato impedisca di considerare la minore rilevanza economica rimasta al momento decisivo.
  • Le spese di lite non rientrano nel calcolo della posta in gioco ai fini dell'equa riparazione e non trasformano una pretesa di valore minimo in una controversia economicamente significativa.
  • Il richiamo alla giurisprudenza unionale o convenzionale su soglie di gravità non impone di superare il consolidato criterio interno sulla bagatellarità della pretesa, quando la fattispecie esaminata sia diversa.
  • Quando più parti hanno identica posizione processuale e sono difese dallo stesso avvocato, la liquidazione delle spese deve avvenire una sola volta, perché il soccombente sopporta il costo della più concentrata attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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