Cassazione Civile, Ordinanza n. 33578/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La controversia nasceva da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2014 e 2016, con cui l'Ufficio aveva attribuito al contribuente, ritenuto amministratore di fatto di società ritenute coinvolte in una frode carosello, maggiori redditi d'impresa come proventi illeciti, maggior IRPEF e addizionali, maggior IRAP e IVA. Con il primo motivo l'Ufficio denunciava nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non si fosse pronunciato sull'avviso relativo al 2016. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. 600/1973, 2639, 2697 e 2729 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso la prova della qualità di amministratore di fatto e avesse dato rilievo alla sentenza penale di non luogo a procedere/proscioglimento, nonostante essa non potesse spiegare automatica efficacia di giudicato nel processo tributario. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la sentenza di merito aveva espressamente considerato entrambi gli avvisi di accertamento, quello del 2014 e quello del 2016. Ha poi escluso la violazione delle norme sostanziali e probatorie, osservando che la CTR non aveva attribuito automatica efficacia vincolante alla sentenza penale, ma l'aveva valutata come elemento probatorio insieme ad altri dati istruttori, svolgendo un autonomo apprezzamento delle prove e concludendo che l'Ufficio non aveva dimostrato la qualità di amministratore di fatto del contribuente. Il ricorso è quindi stato respinto, con permanenza della decisione favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Il giudice d'appello non è incorso in omessa pronuncia quando dalla motivazione risulta che ha preso in esame entrambi gli avvisi di accertamento impugnati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la sentenza non aveva omesso di decidere una domanda.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base dell'accertamento di maggior reddito d'impresa contestato dall'Ufficio.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base dell'accertamento tributario contestato dall'Ufficio.
Richiamato dal ricorrente per la nozione di amministratore di fatto, ma la Corte ha confermato l'apprezzamento di merito che ne aveva escluso la prova.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio non avesse provato i presupposti fattuali della pretesa.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha confermato la valutazione probatoria autonoma compiuta dal giudice di merito.
art. 14, comma 4, L. n. 537 del 1993
Usato per qualificare il maggior reddito accertato come provento illecito da assoggettare a IRPEF.
d.lgs. n. 446 del 1997, artt. 3, 5-bis, 11 e 25
Richiamati ai fini dell'accertamento del maggior valore della produzione netta imponibile IRAP.
art. 50 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato per l'applicazione delle addizionali regionali sul reddito accertato.
Richiamato per l'applicazione delle addizionali comunali sul reddito accertato.
artt. 55 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati per l'accertamento dell'IVA dovuta sulla base imponibile ricostruita dall'Ufficio.
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte ha precisato che non trovava applicazione nel caso concreto perché la sentenza penale richiamata non risultava emessa a seguito di dibattimento e non era stata prodotta con attestazione del giudicato.
Il giudice tributario conserva autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile in materia di reati tributari non spiega automaticamente efficacia di giudicato sull'accertamento fiscale; può essere valorizzata solo come elemento di prova, da apprezzare autonomamente nel contesto del giudizio tributario.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando dalla motivazione della sentenza risulti, anche implicitamente ma in modo inequivoco, che il giudice ha esaminato tutte le domande o tutti gli atti impugnati sottoposti al suo esame.
- La prova della qualità di amministratore di fatto non può essere desunta in modo apodittico: l'Ufficio deve fornire elementi fattuali idonei a dimostrare l'effettivo esercizio continuativo di poteri gestori, mentre il giudice tributario deve valutare tali elementi insieme a ogni altra risultanza istruttoria.
- Il giudice tributario non può limitarsi a recepire il contenuto di una decisione penale, ma deve verificarne la pertinenza e la rilevanza rispetto ai fatti oggetto dell'accertamento fiscale e, se del caso, motivare sulla base di ulteriori elementi probatori indipendenti.
- La censura in cassazione che investe la valutazione delle prove è infondata se mira soltanto a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio a quella, logicamente motivata, compiuta dal giudice di merito.
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