Cassazione Civile, Ordinanza n. 11823/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (struttura sanitaria privata)
La controversia
La controversia nasce da un protocollo d'intesa del 30 aprile 2009 con cui una casa di cura privata mise a disposizione dell'azienda ospedaliera la propria struttura come sede di unità operative, verso un corrispettivo mensile per locali e attrezzature. La casa di cura chiese il pagamento di fatture relative a prestazioni/compensi per i mesi di ottobre e novembre 2010; l'azienda sanitaria, resistendo, propose anche domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito per somme pagate con riferimento al periodo 1 luglio 2008 - 31 dicembre 2008. In appello, l'azienda sanitaria censurò la sentenza di primo grado deducendo: nullità del protocollo per difetto di accreditamento della casa di cura; errata qualificazione del rapporto come affitto di azienda; nullità per violazione di principi di legalità, buon andamento, efficacia e trasparenza della P.A.; illegittimità degli acconti mensili previsti dal protocollo in contrasto con il divieto di pagamenti pubblici non causati da prestazioni eseguite; nullità della motivazione della sentenza di appello che aveva accolto l'impugnazione della casa di cura sulla domanda di ripetizione di indebito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi, secondo e quinto motivo, e inammissibile il quarto per difetto di critica a una autonoma ratio decidendi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido il protocollo d'intesa e corretta la sua qualificazione come affitto di azienda, rilevando che il difetto di accreditamento della casa di cura non incideva sulla validità del contratto, poiché la struttura privata si limitava a mettere a disposizione locali e attrezzature mentre le prestazioni mediche erano rese da personale dell'azienda sanitaria. Ha inoltre escluso che la violazione di norme di azione della pubblica amministrazione comportasse di per sé la nullità della convenzione privatistica. Quanto al divieto di anticipazioni, ha dichiarato inammissibile il motivo perché non censurava una seconda autonoma ragione decisoria della sentenza impugnata. Infine, ha ritenuto valida la motivazione della Corte territoriale che aveva rinviato a una precedente decisione resa tra le stesse parti sulla disciplina del periodo transitorio e sui criteri di remunerazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità dell'accreditamento della struttura privata, ma ritenuti non idonei a determinare la nullità del protocollo nel caso concreto
invocato per la nullità del protocollo; la Corte esclude che nel caso la violazione dedotta integri nullità della convenzione privatistica
citata nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavi un effetto invalidante del contratto
artt. 1, 2, 3 e 4 l. 10 agosto 2000, n. 251
citati nel primo motivo, ma non ritenuti decisivi ai fini della validità del protocollo
art. 1 l. 1 febbraio 2006, n. 43
citato nel primo motivo, senza effetto sulla qualificazione e validità del rapporto
richiamati nel secondo motivo per contestare l'interpretazione del protocollo; la Corte conferma la lettura del rapporto come affitto di azienda
art. 3 l.r. Lazio 20 settembre 1993, n. 55
richiamato per contestare la riconduzione del rapporto alle sperimentazioni gestionali; la Corte osserva che tale riferimento della sentenza di merito era non perspicuo ma non decisivo
art. 9-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
citato nel secondo motivo; non viene ritenuto idoneo a incidere sulla validità del protocollo
invocato come vizio di motivazione; la Corte esclude la nullità della sentenza impugnata
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato nel terzo e quarto motivo; la Corte lo qualifica come norma di azione per la P.A., la cui violazione comporta illegittimità dell'atto amministrativo ma non nullità del contratto privatistico
art. 1, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato nel terzo e quarto motivo; la sua eventuale violazione non si traduce automaticamente nella nullità della convenzione privata
art. 2 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
invocato per i principi di legalità, trasparenza ed efficacia; la Corte ritiene non dimostrata una violazione specifica e comunque non produttiva di nullità del contratto
art. 11 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
richiamato come principio di legalità/amministrazione; non comporta, nel caso, nullità della convenzione
art. 97 Cost.
invocato per buon andamento e imparzialità; la Corte afferma che l'eventuale violazione attiene all'atto amministrativo autorizzativo e non travolge il contratto a valle
art. 5 d.l. 28 marzo 1997, n. 79
la Corte d'appello lo aveva ritenuto non applicabile o comunque non violato; la Cassazione dichiara inammissibile il motivo perché non censurava una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata
ritenuto compatibile con la motivazione per relationem a una precedente decisione resa tra le stesse parti e sul medesimo tema
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il difetto di accreditamento di una struttura privata non comporta automaticamente la nullità di un accordo che, per il suo contenuto concreto, sia qualificabile come affitto di azienda e non come convenzione di erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento.
- Quando la struttura privata si limita a mettere a disposizione locali, attrezzature e personale non medico, mentre le prestazioni sanitarie sono rese da medici dell'ente pubblico, il rapporto può essere sussunto nello schema dell'affitto di azienda e non in quello del convenzionamento sanitario.
- La violazione di norme che disciplinano l'agire della pubblica amministrazione come norme di azione determina, al più, l'illegittimità dell'atto amministrativo presupposto, ma non travolge automaticamente la validità del contratto privatistico stipulato a valle, salvo che la norma violata sia effettivamente imperativa e incida direttamente sulla causa o sull'oggetto del negozio.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- La motivazione per relationem è valida quando richiama un precedente pertinente, anche di merito e tra le stesse parti, purché il rinvio consenta di comprendere la ratio decidendi e non renda la motivazione meramente apparente.
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