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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11823/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria privata)

La controversia

La controversia nasce da un protocollo d'intesa del 30 aprile 2009 con cui una casa di cura privata mise a disposizione dell'azienda ospedaliera la propria struttura come sede di unità operative, verso un corrispettivo mensile per locali e attrezzature. La casa di cura chiese il pagamento di fatture relative a prestazioni/compensi per i mesi di ottobre e novembre 2010; l'azienda sanitaria, resistendo, propose anche domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito per somme pagate con riferimento al periodo 1 luglio 2008 - 31 dicembre 2008. In appello, l'azienda sanitaria censurò la sentenza di primo grado deducendo: nullità del protocollo per difetto di accreditamento della casa di cura; errata qualificazione del rapporto come affitto di azienda; nullità per violazione di principi di legalità, buon andamento, efficacia e trasparenza della P.A.; illegittimità degli acconti mensili previsti dal protocollo in contrasto con il divieto di pagamenti pubblici non causati da prestazioni eseguite; nullità della motivazione della sentenza di appello che aveva accolto l'impugnazione della casa di cura sulla domanda di ripetizione di indebito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi, secondo e quinto motivo, e inammissibile il quarto per difetto di critica a una autonoma ratio decidendi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido il protocollo d'intesa e corretta la sua qualificazione come affitto di azienda, rilevando che il difetto di accreditamento della casa di cura non incideva sulla validità del contratto, poiché la struttura privata si limitava a mettere a disposizione locali e attrezzature mentre le prestazioni mediche erano rese da personale dell'azienda sanitaria. Ha inoltre escluso che la violazione di norme di azione della pubblica amministrazione comportasse di per sé la nullità della convenzione privatistica. Quanto al divieto di anticipazioni, ha dichiarato inammissibile il motivo perché non censurava una seconda autonoma ragione decisoria della sentenza impugnata. Infine, ha ritenuto valida la motivazione della Corte territoriale che aveva rinviato a una precedente decisione resa tra le stesse parti sulla disciplina del periodo transitorio e sui criteri di remunerazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità dell'accreditamento della struttura privata, ma ritenuti non idonei a determinare la nullità del protocollo nel caso concreto

  • art. 1418 c.c.

    invocato per la nullità del protocollo; la Corte esclude che nel caso la violazione dedotta integri nullità della convenzione privatistica

  • legge 26 febbraio 1999, n. 42

    citata nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavi un effetto invalidante del contratto

  • artt. 1, 2, 3 e 4 l. 10 agosto 2000, n. 251

    citati nel primo motivo, ma non ritenuti decisivi ai fini della validità del protocollo

  • art. 1 l. 1 febbraio 2006, n. 43

    citato nel primo motivo, senza effetto sulla qualificazione e validità del rapporto

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati nel secondo motivo per contestare l'interpretazione del protocollo; la Corte conferma la lettura del rapporto come affitto di azienda

  • art. 3 l.r. Lazio 20 settembre 1993, n. 55

    richiamato per contestare la riconduzione del rapporto alle sperimentazioni gestionali; la Corte osserva che tale riferimento della sentenza di merito era non perspicuo ma non decisivo

  • art. 9-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    citato nel secondo motivo; non viene ritenuto idoneo a incidere sulla validità del protocollo

  • art. 132 c.p.c.

    invocato come vizio di motivazione; la Corte esclude la nullità della sentenza impugnata

  • art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato nel terzo e quarto motivo; la Corte lo qualifica come norma di azione per la P.A., la cui violazione comporta illegittimità dell'atto amministrativo ma non nullità del contratto privatistico

  • art. 1, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato nel terzo e quarto motivo; la sua eventuale violazione non si traduce automaticamente nella nullità della convenzione privata

  • art. 2 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    invocato per i principi di legalità, trasparenza ed efficacia; la Corte ritiene non dimostrata una violazione specifica e comunque non produttiva di nullità del contratto

  • art. 11 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

    richiamato come principio di legalità/amministrazione; non comporta, nel caso, nullità della convenzione

  • art. 97 Cost.

    invocato per buon andamento e imparzialità; la Corte afferma che l'eventuale violazione attiene all'atto amministrativo autorizzativo e non travolge il contratto a valle

  • art. 5 d.l. 28 marzo 1997, n. 79

    la Corte d'appello lo aveva ritenuto non applicabile o comunque non violato; la Cassazione dichiara inammissibile il motivo perché non censurava una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    ritenuto compatibile con la motivazione per relationem a una precedente decisione resa tra le stesse parti e sul medesimo tema

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il difetto di accreditamento di una struttura privata non comporta automaticamente la nullità di un accordo che, per il suo contenuto concreto, sia qualificabile come affitto di azienda e non come convenzione di erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento.
  • Quando la struttura privata si limita a mettere a disposizione locali, attrezzature e personale non medico, mentre le prestazioni sanitarie sono rese da medici dell'ente pubblico, il rapporto può essere sussunto nello schema dell'affitto di azienda e non in quello del convenzionamento sanitario.
  • La violazione di norme che disciplinano l'agire della pubblica amministrazione come norme di azione determina, al più, l'illegittimità dell'atto amministrativo presupposto, ma non travolge automaticamente la validità del contratto privatistico stipulato a valle, salvo che la norma violata sia effettivamente imperativa e incida direttamente sulla causa o sull'oggetto del negozio.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
  • La motivazione per relationem è valida quando richiama un precedente pertinente, anche di merito e tra le stesse parti, purché il rinvio consenta di comprendere la ratio decidendi e non renda la motivazione meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieAffitto di aziendaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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